PATENTE E LIBRETTO / Dal 3 novembre dovranno essere intestati alla stessa persona: il chiarimento della Motorizzazione

- La Redazione

A partire dal 3 novembre, chi guida per più di trenta giorni un’auto non sua dovrà cambiare il nome sulla carta di circolazione, per i trasgressori è prevista una multa di 705 euro

vigile_polizia_r439 Immagine di archivio

Dal prossimo 3 novembre sul libretto di circolazione dovrà obbligatoriamente essere annotato il nome della persona che utilizza il veicolo per più di trenta giorni. Attenzione però, perché la norma “esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela”. Lo ha precisato all’Ansa il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli, spiegando dunque che il provvedimento “non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili”. Tra le categorie incluse ci sono invece “le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”, quei casi “in cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazioni al codice della strada e connesse sanzioni. Inoltre un altro fenomeno che si è voluto contrastare con questa norma è quello delle intestazioni fittizie”, ha concluso Vitelli.

A partire dal 3 novembre, chi guida per più di trenta giorni un’auto non sua dovrà cambiare il nome sulla carta di circolazione, per i trasgressori è prevista una multa di 705 euro. Per sostituire il nome, è necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornare così la carta di circolazione. Il cambio nome costa 25 euro, 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione. Se i nomi della patente di chi guida l’auto e della carta di circolazione non coincideranno si andrà incontro alla multa, oltre che al ritiro della carta di circolazione. Sono esclusi dalla norma i familiari conviventi, se risiedono nello stesso indirizzo. C’è da sottolineare che l’obbligo di intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva, chi aveva un’auto  non di proprietà prima del 3 novembre non è interessato al provvedimento. Inoltre l’obbligo non si estende a chi è iscritto all’Albo autotrasporti, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus. Per le auto aziendali basterà registrare alla Motorizzazione il nome dell’utilizzatore senza dunque modificare la carta di circolazione. Sono coinvolte dalla norma essenzialmente le società di autonoleggio e i veicoli in comodato. (Serena Marotta)





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