Cultura
martedì 9 febbraio 2010
Il cosiddetto diritto all’autodeterminazione, nel linguaggio corrente, è il riconoscimento della capacità di scelta autonoma ed indipendente dell’individuo e compare come espressione durante gli anni delle lotte femministe e viene inizialmente utilizzato in riferimento al “diritto dei popoli”.
La domanda che forma il titolo dell’intervento è estremamente problematica; essa riguarda la nozione di autodeterminazione e la Costituzione. Si adopera un concetto che ha rilevanza giuridica quasi esclusiva nel diritto internazionale e che, per il resto, assolve in genere anche nel linguaggio comune ad un compito politico-rivendicativo e ci si chiede se l’“autodeterminazione”: a) sia un diritto e b) se abbia uno spessore costituzionale.
a) La Costituzione non parla di autodeterminazione in alcuna delle sue disposizioni. Quella che perciò si definisce comunemente come “autodeterminazione” non ha sicuramente nell’ordinamento giuridico una dimensione unitaria, ma è suscettibile di assumere valenza giuridica solo per frammenti, riconducendo i diversi aspetti delle scelte e decisioni individuali
all’ambito giuridico che le è loro proprio, e cioè ad una disposizione puntuale che contempla una determinata situazione e la qualifica giuridicamente. Da qui perciò deriva essenzialmente che la Costituzione, che si esprime con un linguaggio giuridico in termini di diritti e di libertà, non esprime una nozione di autodeterminazione, ma semmai può qualificare alcune scelte e decisioni dell’individuo in modo puntuale.
b) I diritti costituzionali si pongono all’interno dell’ordinamento giuridico, a prescindere dalla circostanza se esprimono, o meno, una aspirazione etica o religiosa, e la loro positivizzazione dipende dalla disciplina giuridica che li concretizza. Tuttavia, i diritti costituzionali, pur essendo dipendenti dallo sviluppo della legislazione, hanno la capacità nel contesto delle disposizioni costituzionali che li contemplano di determinare limiti e confini proprio alla legislazione ordinaria, che, se superati, cagionano il vizio di incostituzionalità della legge (sanzionabile attraverso l’eventuale sindacato della Corte costituzionale). Da questo punto di vista rileva, perciò, la collocazione, costituzionale, o meno, di un determinato diritto.
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