ICI-IMU/ Tassa prima casa: comproprietà, come calcolare la detrazione sui figli

- La Redazione

Le numerose variazioni sui casi di detrazione sulla tassa sulla prima casa che la legge non spiega sufficientemente. Il caso di figli comproprietari di un'immobile

famiglia_casar400 Fonte: Fotolia

Ici oggi Imu: la detrazione sui figli introdotta in corso d’opera grazie all’emendamento proposto da diverse forze politiche in particolare il Pdl, è tutta da calcolare. Inizialmente infatti la manovra del governo Monti prevedeva, oltre naturalmente alla reintroduzione della tassa sulla prima casa abolita dal precedente governo Berlusconi, la soglia dei 200 euro oltre cui per tutti era obbligatorio pagare la nuova Imu, ex Ici. Le proteste delle associazioni in difesa della famiglia e di alcuni esponenti politici hanno fatto inserire un preciso emendamento che, oltre a mantenere la soglia dei 200 euro, permette di detrarre 50 euro per ogni figlio che viva nell’abitazione insieme ai genitori e che abbia una età non superiore ai 26 anni. La detrazione però non potrà superare i 400 euro: sommandola con il tetto di 200 euro, vuol dire che si potrà cominciare a pagare dai 600 euro in su. E’ importante sapere intanto che la detrazione di 50 euro a figlio è valida anche se il tal figlio lavora e ha un suo reddito. Fin qui tutto chiaro, i problemi sorgono quando una appartamento è co intestato a più persone: se i proprietari sono due, moglie e marito ad esempio a prescindere dalla quota di proprietà che i due posseggono, la detrazione base di 200 euro viene divisa per due, cento euro ciascuno. L’emendamento introdotto in manovra però non dice nulla se uno degli intestatari della casa è uno dei figli su cui viene già applicato lo sgravio dei 50 euro. Oppure il caso di  un figlio comproprietario che viva con la sua famiglia a sua volta con figli in uno stabile dove vive anche uno o entrambi i genitori: si divideranno anche qui i 200 euro per due? E nel caso che l’appartamento fosse intestato interamente ai figli con età non superiore ai 26 anni: verrà negata la maggiorazione prevista dalla legge? C’è poi il caso di casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato: in tal caso si dovrebbe applicare lo open legis alla casa principale, purché il coniuge non assegnatario non abbia un altro immobile nel medesimo comune a uso abitativo. Come spiega l’esperto Luigi Lovecchio in un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, “Questo significa che un immobile posseduto al 50% da ciascuno degli ex coniugi darebbe diritto alla detrazione di 100 euro per il coniuge non assegnatario e di 200 euro per il soggetto che vi abita”. 

Aggiunge poi l’esperto che “La maggiorazione della detrazione invece dovrebbe competere per intero al coniuge che convive con i figli, anche se la formulazione della norma non esclude una applicazione più ampia del beneficio. Estensione che sarebbe quanto mai opportuna, soprattutto nei casi in cui il coniuge non assegnatario sia unico proprietario dell’ex casa coniugale”.





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