STATUTO DELLE IMPRESE/ Il testo integrale della legge in discussione alla Camera

- La Redazione

Terminato l’esame della commissione Attività produttive, approda in Aula lo Statuto delle imprese. Pubblichiamo il testo integrale della legge

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La commissione Attività Produttive della Camera ha terminato l’esame del disegno di legge sullo Statuto delle Imprese, che verrà discusso in Aula da lunedì 14 marzo. La Commissione ha accolto le richieste della commissione Bilancio e del ministero dell’Economia tese a salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario del Bilancio dello Stato. «Ringrazio i colleghi della Commissione, quelli delle altre commissioni parlamentari e il sottosegretario Casero che hanno lavorato intensamente perché lo Statuto delle Imprese fosse licenziato per l’Aula», ha dichiarato Raffaello Vignali (PdL), primo firmatario del disegno di legge. «L’Europa chiede agli Stati membri di avviare riforme per la crescita, pur nella doverosa tenuta dei conti pubblici; soprattutto chiede, per rilanciare lo sviluppo, di creare un contesto favorevole all’impresa e all’industria, in particolare alle Pmi. Questo esattamente lo scopo dello Statuto delle Imprese, un provvedimento atteso da tutto il sistema economico italiano».

Di seguito il testo integrale che verrà discusso alla Camera a partire da lunedì

Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese.

Capo I

FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

2. I princìpi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell’Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.

3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.

4. Lo statuto delle imprese e dell’imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:

a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell’occupazione e alla prosperità economica;

b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo, nonché di un contesto sociale e culturale volto a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;

c) a promuovere l’inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;

d) a favorire l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

e) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

f) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale;

g) ad adeguare l’intervento pubblico e l’attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 2.

(Princìpi generali).

1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore:

a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall’Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d’impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d’impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l’accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l’innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l’accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia anche integrata nei prodotti;

n) la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione, nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

Art. 3.

(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio.

 

Art. 4.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

 

Capo II

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

 

Art. 5.

(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a) l’integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l’effettiva applicazione della disciplina di cui all’articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR);

c) l’applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l’unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell’approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

Art. 6.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 7.

(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l’effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 8.

(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa.

3. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un’inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione.»

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito l’accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

 

Art. 9.

(Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231).

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:

«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle rinunce successive all’entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

b) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) fermo quanto previsto dall’articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

5. Al comma 3-bis dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica».

Art. 10.

(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all’esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all’articolo 8, comma 2, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui all’articolo 8, comma 2, l’attività dell’impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l’amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

 

Art. 11.

(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea nonché sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

2. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:

a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti, e evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

b) semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

c) semplificare l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla Unione europea, mediante:

1) l’assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;

2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l’individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;

3) l’individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell’illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

4) l’introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

6. Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l’adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

 

Art. 12.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003.

2. Si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell’innovazione.

4. Si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti.

5. Si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

6. Si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese.

7. Si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla.

8. Si definiscono «imprese dell’indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest’ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l’organizzazione.

9. Si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d’azienda.

10. Si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero imprese individuali gestite da donne.

11. Si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni.

12. Si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.

 

Art. 13.

(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell’attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l’adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:

a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l’accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;

b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:

1) l’attribuzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all’esame del merito di credito delle imprese;

2) la previsione dell’obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;

c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:

1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l’Unione nazionale delle Camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;

2) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche attraverso l’identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all’internazionalizzazione;

d) assicura l’orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e sostiene la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;

f) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

 

Capo IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 

Art. 14.

(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.

4. La Commissione valuta l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6- TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese.

6. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio della sua attività.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 30.000 euro annui, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

Capo V

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

 

Art. 15.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l’Europa), entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi , con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione volta a evidenziare:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’analisi preventiva e la valutazione successiva dell’impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall’articolo 13, comma 2, per l’acquisizione di osservazioni e proposte.

 

Capo VI

COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 16.

(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

 

Capo VII

NORME FINALI

 

Art. 17.

(Norma finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





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