lunedì 8 marzo 2010
Con la pronuncia del Tar Lombardia e con il decreto “interpretativo” sottoscritto sabato dal Capo dello Stato si sono creati i presupposti perché si possa condurre a fine la complessa vicenda della presentazione delle liste elettorali per le prossime elezioni regionali e le sue tormentate fasi intermedie. Trattasi anche di un “buon” fine? Ragionare a botta tiepida sulla vicenda può essere un utile esercizio, non solo per chiarirne almeno in parte le logiche, gli interessi e le ideologie ma anche per entrare, adeguatamente attrezzati, in campagna elettorale. Sulle scelte compiute dal collegio milanese vi è poco da dire: se è vero che il compito di verificare la correttezza delle firme spetta ad un organo ad hoc, composto secondo logiche di imparzialità e di competenza (i tre giudici nominati dal tribunale locale che, accertata la regolarità delle firme, ammettono la lista alla competizione), certezza del diritto e speditezza dei procedimenti elettorali vogliono che non si possa contestare, pro tempore, la decisione presa. L’organo che ha ammesso la lista non può, in altre parole, modificare la propria decisione visto che la legge, dice il TAR, non conferisce a nessuno la legittimazione a impugnare la decisione presa. Questa interpretazione delle norme procedimentali (non, si badi bene, delle regole preposte all’accertamento della regolarità delle firme apposte) potrà non convincere ma ha una sua intrinseca logicità, funzionale allo svolgimento tempestivo del procedimento elettorale; ad abundantiam, il neo emanato decreto legge la assevera, e con ciò si conquista – almeno su questo aspetto – la piena legittimazione quale “decreto interpretativo”, cui può anche essere correttamente connessa la pur controversa efficacia retroattiva. PER CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO, CLICCA SUL SIMBOLO >> QUI SOTTO
Con la pronuncia del Tar Lombardia e con il decreto “interpretativo” sottoscritto sabato dal Capo dello Stato si sono creati i presupposti perché si possa condurre a fine la complessa vicenda della presentazione delle liste elettorali per le prossime elezioni regionali e le sue tormentate fasi intermedie. Trattasi anche di un “buon” fine?
Ragionare a botta tiepida sulla vicenda può essere un utile esercizio, non solo per chiarirne almeno in parte le logiche, gli interessi e le ideologie ma anche per entrare, adeguatamente attrezzati, in campagna elettorale.
Sulle scelte compiute dal collegio milanese vi è poco da dire: se è vero che il compito di verificare la correttezza delle firme spetta ad un organo ad hoc, composto secondo logiche di imparzialità e di competenza (i tre giudici nominati dal tribunale locale che, accertata la regolarità delle firme, ammettono la lista alla competizione), certezza del diritto e speditezza dei procedimenti elettorali vogliono che non si possa contestare, pro tempore, la decisione presa.
L’organo che ha ammesso la lista non può, in altre parole, modificare la propria decisione visto che la legge, dice il TAR, non conferisce a nessuno la legittimazione a impugnare la decisione presa. Questa interpretazione delle norme procedimentali (non, si badi bene, delle regole preposte all’accertamento della regolarità delle firme apposte) potrà non convincere ma ha una sua intrinseca logicità, funzionale allo svolgimento tempestivo del procedimento elettorale; ad abundantiam, il neo emanato decreto legge la assevera, e con ciò si conquista – almeno su questo aspetto – la piena legittimazione quale “decreto interpretativo”, cui può anche essere correttamente connessa la pur controversa efficacia retroattiva.
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