BENVENUTO   |   Login   |   Registrati   |
Imposta Come Homepage   |   Ricerca Avanzata  CERCA  

DOCUMENTO/ Il testo integrale del Ddl della Riforma Gelmini dell'Università

mercoledì 28 ottobre 2009

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull'università del ministro Mariastella Gelmini. Entro 180 giorni le università dovranno rivedere i loro statuti, snellire consigli di amministrazione e senato accademici, ridurre le facoltà, inserire personale esterno nei nuclei di valutazione. La riforma Gelmini pone fine ai concorsi pilotati per il reclutamento dei docenti; per questi scatta  l'obbligo di fare 1.500 Ore all'anno, di cui 350 dedicate alla didattica. Il ddl si compone di 27 pagine e 15 articoli, che sanciscono la durata di massimo otto anni della carica di rettori, eletti dai professori, valutazione dei docenti da parte degli studenti e un fondo per il merito degli universitari.

 

Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio

 

Titolo I
Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1
Principi ispiratori della riforma Articolo 2
Organi e articolazione interna delle università Articolo 3
Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa

 

Titolo II
Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario
Articolo 4
Fondo per il merito
Articolo 5
Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario
Articolo 6
Riconoscimento dei crediti universitari

 

Titolo III
Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7
Revisione dei settori scientifico-disciplinari Articolo 8
Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9
Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico Articolo 10
Assegni di ricerca
Articolo 11
Contratti per attività di insegnamento Articolo 12
Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13
Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14
Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15
Norme transitorie e finali

 

Titolo I
Organizzazione del sistema universitario

 

Articolo 1
Principi ispiratori della riforma

 

1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

 

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”.

 

3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

 

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti.



  PAG. SUCC. >