Educazione
mercoledì 28 ottobre 2009
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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull'università del ministro Mariastella Gelmini. Entro 180 giorni le università dovranno rivedere i loro statuti, snellire consigli di amministrazione e senato accademici, ridurre le facoltà, inserire personale esterno nei nuclei di valutazione. La riforma Gelmini pone fine ai concorsi pilotati per il reclutamento dei docenti; per questi scatta l'obbligo di fare 1.500 Ore all'anno, di cui 350 dedicate alla didattica. Il ddl si compone di 27 pagine e 15 articoli, che sanciscono la durata di massimo otto anni della carica di rettori, eletti dai professori, valutazione dei docenti da parte degli studenti e un fondo per il merito degli universitari.
Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio
Titolo I Organizzazione del sistema universitario Articolo 1 Principi ispiratori della riforma Articolo 2 Organi e articolazione interna delle università Articolo 3 Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa
Titolo II Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario Articolo 4 Fondo per il merito Articolo 5 Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario Articolo 6 Riconoscimento dei crediti universitari
Titolo III Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento Articolo 7 Revisione dei settori scientifico-disciplinari Articolo 8 Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale Articolo 9 Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico Articolo 10 Assegni di ricerca Articolo 11 Contratti per attività di insegnamento Articolo 12 Ricercatori a tempo determinato Articolo 13 Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori Articolo 14 Disciplina dei lettori di scambio Articolo 15 Norme transitorie e finali
Titolo I Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1 Principi ispiratori della riforma
1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti.
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