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mercoledì 25 luglio 2012
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IVA PER CASSA, I RISCHI DELL'EMENDAMENTO AL DECRETO SVILUPPO Controindicazioni sull’Iva per cassa prevista per le imprese con fatturato non superiore ai 2 milioni di euro. La novità che potrebbe arrivare con il decreto sviluppo, non soltanto presenta profili di incompatibilità comunitaria, nella parte in cui collega il diritto alla detrazione del cessionario-acquirente all’effettuazione dell’operazione prescindendo dal pagamento della fattura. Ma rischia anche di causare seri squilibri finanziari illudendo le imprese acquirenti di disporre di risorse, quelle derivanti dalla possibilità di detrarre l’Iva, che in realtà non hanno perché non hanno ancora pagato il cedente-prestatore di beni-servizi. C’è da sperare dunque che l’emendamento al dl 83/2012 non venga approvato oggi dalla Camera. Almeno non così come è stato formulato. A descriverne i nodi irrisolti è Paolo Costanzo, commercialista presso lo Studio di consulenza aziendale Costanzo&Associati.
Facciamo un passo indietro: ora come si regolano le imprese sul pagamento dell’Iva?
Oggi il momento impositivo sulle cessioni di beni è dato dalla consegna: quando il cedente emette la fattura contestualmente applica l’Iva, trovandosi così con un debito Iva dal momento dell’emissione che va liquidato il mese successivo (o tre mesi dopo in caso di trimestrali). Mentre il cessionario, cioè chi acquista il bene, sempre contestualmente al momento dell’emissione della fattura, può detrarre l’Iva. Questo per quanto riguarda le cessioni di beni. Mentre, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del dpr 633, la norma che disciplina l’Iva, dice che il momento impositivo è rapprensentato o dall’emissione della fattura o dal pagamento. Tant’è che molti professionisti, per evitare di anticipare l’Iva, emettono una nota pro forma in cui addebitano l’onorario ed emettono la fattura soltanto al momento in cui ricevono il pagamento.
E quale è il problema che il nuovo regime dell’Iva per cassa vuole risolvere?
Il problema è costituito dal fatto che oggi il cedente-prestatore emette una fattura (poniamo di 100) comprendente anche l’Iva (quindi la fattura è di 100+20, anzi 21) ma, non avendo ancora incassato dal cliente il pagamento (perché si è ancora dentro i termini consentiti di 60 giorni), deve comunque versare allo stato i 21 di Iva che ha messo in fattura. Quindi il cedente deve anticipare allo Stato il pagamento di un’Iva che paradossalmente non ha ancora incassato. E questo è un problema, a maggior ragione in una fase, com’è l’attuale, in cui ci sono molte aziende insolventi o che non riescono a rispettare i termini di pagamento.
L’emendamento cosa cambia?
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