SCUOLA/ Libri di testo: adozione… a distanza!

- Associazione Diesse

A distanza di tempo (circa 2 mesi) dalla pubblicazione, una circolare sta “scompigliando” le scuole: è quella che stabilisce le modalità di adozione dei libri di testo introdotte dalla L.169/08 e confermate dalla CM.16/09

studentessa_libriR375_11set08 Foto: Imagoeconomica

A distanza di tempo (circa 2 mesi) dalla pubblicazione, una circolare sta “scompigliando” le scuole: è quella che stabilisce le modalità di adozione dei libri di testo introdotte dalla L.169/08 e confermate dalla CM.16/09.

In particolare in essa si stabilisce: la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l’adozione dei libri di testo. In parole povere significa che i testi adottati quest’anno resteranno in vigore per 5 anni per le classi che si succederanno.

Senza entrare nel merito e senza esprimere una valutazione in merito alla decisione ministeriale (ai posteri l’ardua sentenza!), ci interessa qui documentare una positività di cui ci giunge notizia da parte di alcuni soci di Diesse che lavorano nella scuola primaria.

Da sempre le adozioni sono a totale carico dei docenti che utilizzeranno i testi nell’anno successivo e l’approvazione obbligatoria di interclassi e collegi docenti è divenuto un atto formalistico e burocratico.

La nuova modalità ha interpellato seriamente dirigenti e docenti: la maggior parte teme, probabilmente con qualche ragione, una minaccia alla libertà di insegnamento (http://www.diessefirenze.org/showpp.asp?id=40); altri sono stati invece sollecitati a riflettere e a trovare una soluzione che possa far condividere il più possibile la scelta.

Così in alcune scuole si è deciso di costituire una commissione, composta da 2 docenti per ogni interclasse di fascia parallela, che sceglierà i testi per tutti, dopo aver elaborato una griglia di criteri desunti dalle proposte formulate da tutti i docenti attraverso un questionario (tipo di grafica, caratteri, organizzazione del testo, apparato allegato,…).

In altre scuole i docenti direttamente interessati quest’anno alla scelta del libro di testo, operano una prima scrematura dei testi pervenuti dalle case editrici e sottopongono i titoli (max 3 o 4) a tutti i docenti (dalla prima alla quinta) delle diverse sezioni (A, B, C,..) che sceglieranno insieme il testo (ad es chi insegna in quarta non dovrebbe scegliere, ma, quando arriverà in prima, al termine del ciclo, avrà come testo il libro scelto quest’anno, quindi è certamente interessato a partecipare alla scelta).

Insomma, gli insegnanti si trovano a dover rendere ragione di una scelta e quindi anche del proprio modo di lavorare; non sono più autoreferenziali, almeno per la scelta del libro!

Inoltre devono mettersi insieme (così poco frequente nella scuola statale!) per una scelta comune. Indipendentemente dai vantaggi che ha previsto il Ministro, questo è già un buon passo verso un modo di lavorare più rispettoso di tutto !

Una nota finale.

Non è vero, come da parte di alcuni si sta sostenendo, che il blocco sarebbe obbligatorio: esiste (non è stata cancellata) la norma che consente al collegio dei docenti di operare in piena autonomia decisioni circa la deroga ad adozioni rivelatesi sbagliate; tanto è vero che la stessa norma di innovazione, l’art. 5 della legge n. 169/08, chiarisce che il vincolo dei cinque (e sei anni) è tale fatta «salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze». In altri termini, se le adozioni che vengono ora effettuate, e che dovrebbero restare in piedi per un quinquennio, dovessero rivelarsi successivamente a parere unanime del collegio un errore, nessuno può impedirne la modifica, anche prima dello scadere dei cinque anni.

Inoltre la stessa norma ora citata stabilisce che le nuove adozioni debbono essere effettuate solo nei confronti di quelle case editrici che si impegnano a mettere a disposizione (magari anche su Internet) gli aggiornamenti nel quinquennio successivo all’adozione: se le case editrici mantengono l’impegno, non ci sono problemi; se invece non lo mantengono, il collegio ha motivo sufficiente per modificare l’adozione anche prima del termine dei cinque anni.







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