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giovedì 14 giugno 2012
Mentre ancora si discute sulla riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, i giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla legittimità o meno dei singoli licenziamenti, affrontando questioni giuridiche (talora) complesse. Una questione particolarmente dibattuta attiene alla possibilità, per il datore di lavoro, di utilizzare i moderni strumenti della tecnica per accertare l’illegittimità dei comportamenti posti in essere dai lavoratori, da sanzionare eventualmente con il licenziamento. L’utilizzo di questi strumenti risponde a una legittima esigenza del datore di lavoro, che però deve fare i conti con la contrapposta esigenza dei dipendenti di mantenere un’area di riservatezza anche nell’ambiente di lavoro, senza essere sottoposti a controlli ossessivi e lesivi della dignità personale.
I maggiori problemi attengono ai controlli effettuati a distanza, ovvero tramite strumenti e apparecchiature non immediatamente percepibili dai lavoratori che si traducono in un controllo, in qualche misura, “occulto”. Basta pensare alle riprese audiovisive effettuate nei locali di lavoro tramite telecamere a circuito chiuso, ai programmi che consentono la registrazione dei siti internet visitati dai dipendenti o la lettura dei messaggi di posta elettronica inviati dagli stessi: in tutti questi casi siamo di fronte a controlli che possono pregiudicare seriamente la riservatezza dei dipendenti.
Allo scopo di evitare abusi da parte datoriale, l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ha vietato “l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, e ha previsto che “gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
Al riguardo, con sentenza del 3/4/2002, n. 4746, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate.
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