Lavoro
venerdì 7 settembre 2012
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Tra i principali obiettivi perseguiti dalla Riforma figura certamente il tentativo di ottenere una maggiore flessibilità in fase di uscita dal rapporto di lavoro e una migliore flessibilità nella fase di entrata nel mercato del lavoro. Per quanto concerne la flessibilità in uscita, la Riforma, nel suo impianto originario, puntava a costruire un sistema magari più costoso per le imprese, ma certamente più flessibile, oltre che più garante di certezze: obiettivo raggiunto solo parzialmente. C’è infatti stata un’evoluzione nell’articolo 18, con il conferimento di un maggior ruolo all’indennizzo, ma poi non si è avuto il coraggio di arrivare ad eliminare definitivamente l’istituto della reintegrazione, che pur è stato obiettivamente limitato. In entrata la situazione è invece piuttosto composita ed interessante, perché il deciso irrigidimento apportato dalle modifiche introdotte per le collaborazioni a progetto, le Partite Iva o i contratti a tempo, stanno spingendo le aziende ad un cambiamento degli strumenti che fino ad ora – ahimè, non sempre propriamente - hanno utilizzato per gestire la flessibilità necessaria. In particolare, per forme di parasubordinazione quali Partite Iva e collaborazioni a progetto, c’è stata una netta riduzione dell’area di applicazione. Saranno infatti considerate vere Partite Iva solo quelle con un contenuto professionale elevato e con un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 euro. In caso di retribuzione inferiore, i vincoli saranno anche altri: la durata della collaborazione non deve superare gli otto mesi all’anno (per due anni consecutivi); il corrispettivo pagato non può essere superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, sempre per due anni consecutivi; il lavoratore non può avere una postazione fissa in azienda. Nel caso del lavoro a progetto è richiesta una definizione più stringente del progetto, con una contestuale limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive, analoghe a quelle di un dipendente dell’azienda, oltre al rispetto di minimi retributivi tabellari e all’aumento dell'aliquota contributiva di un punto all'anno, a partire dal 2014, sino a raggiungere, nel 2019, il 33%.
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