IL CASO/ La “malattia” del mercato del lavoro alimentata dagli enti pubblici

- Vincenzo Putrignano

VINCENZO PUTRIGNANO ci parla di un caso davvero emblematico di un problema serio del nostro mercato del lavoro: la mancanza di fiducia tra le parti in campo

mamma_bambino_lavoro_lapresse_2017 (LaPresse)

Una lavoratrice ha dato alla vita il suo (secondo) figlio; i vertici dell’azienda in via cautelativa chiedono alla lavoratrice di sottoporsi a una visita con il medico competente, per verificare la compatibilità del suo stato di puerpera con l’ambiente lavorativo, nel quale potrebbe essere esposta a sostanze nocive; all’esito della visita, il medico rende un parere negativo: la lavoratrice non può lavorare in quel contesto aziendale, pena rischi per la sua salute, ma soprattutto per quella del bambino.

L’azienda, nella città dove è in essere il rapporto, esegue solo quel tipo di lavorazioni pericolose per la donna; le attività accessorie e ancillari – lo svolgimento delle quali non esporrebbe la madre ad un ambiente nocivo – sono già svolte da altro personale; né è pensabile creare una mansione ad hoc per adibirvi la donna; ovviamente, a nessuno viene in mente di licenziare la donna, cosa che peraltro sarebbe vietata sino al compimento di un anno di età del bambino. Poco male, suggerisce il datore alla lavoratrice, potrai sempre far domanda per prolungare il congedo di maternità.

È questa in effetti una possibilità offerta alle donne puerpere. È noto che è vietato adibire al lavoro le donne due mesi prima del parto e durante i tre mesi dopo di esso. In alcuni casi, e in particolare quando «le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino», il locale ispettorato del lavoro (o in alcuni casi la Asl) può prolungare, anche fino a sette mesi, il divieto di interdizione. E tanto può avvenire o d’ufficio o su istanza della lavoratrice. L’ispettorato del lavoro, nell’esaminare la domanda, esercita un potere discrezionale e il suo provvedimento è irrevocabile, ma può comunque essere impugnato davanti alla giustizia amministrativa. Deve acquisire informazioni tramite «la propria attività di vigilanza» e, come ha avuto occasione di dire la giurisprudenza, «non in base a informazioni assunte dal datore di lavoro», che in effetti costituisce parte potenzialmente controinteressata all’accoglimento del provvedimento.

La lavoratrice, che non conosceva tale possibilità, aderisce al suggerimento e l’azienda, per agevolarla, presenta la domanda per suo conto; ma l’ufficio amministrativo, inspiegabilmente, rigetta la domanda. Desta perplessità che nella motivazione del rigetto l’organo ministeriale non contesti il giudizio medico, né l’effettiva pericolosità dell’ambiente lavorativo; ma si dilunghi sulla decisione dell’azienda, lamentando che a ben vedere forse un posticino alternativo per la lavoratrice ci sarebbe, ma senza indicare quale; sul fatto che la società ha altre sedi dove poter adibire la lavoratrice, ma ignorando i disagi che dovrebbe sopportare la lavoratrice madre di due bimbi per un trasferimento, peraltro solo temporaneo, in altra città, in attesa della cessazione dei rischi per la sua salute; sul fatto che forse la lavoratrice era inquadrata nel livello x anziché in quello y, circostanza non veritiera e in ogni caso del tutto inconferente con l’oggetto e le condizioni di ammissibilità della domanda.

Ancor più sconcertante è che l’istruttoria della pratica sia stata svolta senza alcun «attività di vigilanza» da parte dell’ufficio, che si è limitato a chiedere documenti all’azienda senza sincerarsi delle reali condizioni dell’ambiente lavorativo e dell’effettiva indisponibilità di soluzioni alternative nelle quali, anche solo temporaneamente, ricollocare la lavoratrice. L’ufficio preposto motiva infatti il diniego richiamando anzitutto le esigenze di tutela delle finanze pubbliche. 

Viene in mente la vicenda (immaginata da Camus) di Caligola, che – tornato a vestire i suoi panni di imperatore dopo un periodo di dolorosa assenza per la morte della sua amata Drusilla – si vede accolto da un suo senatore preoccupato (non della dolorosa situazione di Caligola, ma) di «certi problemi che riguardano le finanze pubbliche, il Tesoro».

La lavoratrice, unica legittimata a contestare giudizialmente il provvedimento, non ha le disponibilità economiche per un ricorso al Tar; un suo atto, con il quale si chiedeva di modificare in autotutela la domanda di rigetto, è stato del tutto ignorato dall’ispettorato; l’azienda non potrebbe farsi carico dell’impugnazione del provvedimento, perché carente di legittimazione; non può adibire la lavoratrice al lavoro, pena la commissione di un reato per aver violato le indicazioni del medico competente; non potendo fare altrimenti è stata costretta a sospendere la donna dal lavoro.

Ora, da una parte colpisce che talvolta proprio gli enti pubblici, chiamati per vocazione istituzionale a proteggere il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni – esigenza che si fa fortissima per quelle categorie di lavoratori, come le donne gravide o puerpere, particolarmente bisognose di protezione -, son i soggetti che ignorano tali esigenza in nome di valori pur legittimi, come la tutela delle risorse pubbliche, che però non son direttamente chiamati a tutelare. D’altra parte, una tale vicenda sembra confermare che, tra coloro che operano a vario titolo nel mercato del lavoro, c’è una generale mancanza di fiducia, che ha come effetto che tutti si arrocchino su posizioni contrapposte, anche quando non lo sono: i lavoratori contro i datori e viceversa; gli insiders contro gli outsiders; gli anziani contro i giovani; gli enti ispettivi contro datori e lavoratori…

Ma un sistema costruito sulla reciproca sfiducia, come può essere efficiente?





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