IL FATTO/ C’è una rete “segreta” che aiuta il lavoro nelle imprese

- Stefano Galignani

Il periodo attuale di crisi differisce dal momento storico in cui è stata ispirata la riforma Biagi ma diverse innovazioni introdotte dalla Legge 30/03 sono ancora attuali. STEFANO GALIGNANI

Biagi_MarcoR400 Marco Biagi (Infophoto)

Quest’anno ricorre il decennale della morte di Marco Biagi, giuslavorista che nel 2003 ha dato il nome alla rivoluzionaria riforma del mercato del lavoro. Il periodo di crisi che stiamo vivendo differisce dal momento storico in cui è stata ispirata la riforma, ma diverse innovazioni introdotte dalla Legge 30/03 sono ancora attuali, in particolar modo quelle che si riferiscono alle persone cosiddette svantaggiate o deboli.

Il decreto legislativo 276/03 attuativo della Legge Biagi, all’art. 14 offre  alle aziende con più di 15 dipendenti, vincolate per quanto riguarda l’assunzione di personale disabile, una forma  innovativa per poter assolvere l’obbligo introdotto dalla Legge 68/99. Spesso e volentieri il tema del personale disabile è vissuto in azienda come un tabù e un problema da risolvere e non come un’opportunità. Solitamente le persone disabili non rientrano nei processi interni di selezione, ma proprio solo per rispondere a un obbligo di legge; infatti la maggior parte delle aziende italiane è scoperta o preferisce pagare sanzioni.

L’art. 14 del dlgs 276/03 introduce la possibilità per l’impresa di assolvere il vincolo di legge senza garantire un’assunzione diretta a un lavoratore disabile, ma mediante una convenzione, stipulata con una Cooperativa di lavoro di tipo B,  avente come oggetto una commessa di lavoro. La Cooperativa di lavoro garantisce l’assunzione del disabile, che lavorerà, anche all’esterno dall’impresa, sulla commessa di lavoro che l’azienda ha affidato alla Cooperativa.

La convenzione art. 14 è definita come uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere in parte o totalmente, nel caso di aziende tra i 15 e i 35 dipendenti, agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari che altrimenti risulterebbero inoccupabili.

La Cooperativa di tipo B diventa a tutti gli effetti un fornitore di servizi; sul territorio esistono infatti diverse cooperative che offrono altrettanti servizi, per esempio la manutenzione del verde, le pulizie industriali, servizi di reception e facchinaggio, servizi nell’ambito della ristorazione, cablaggi elettromeccanici, ecc.

Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di legge, è necessario che la commessa affidata alla Cooperativa abbia una durata minima di 12 mesi e da un punto di vista economico possa garantire la copertura dell costo di un lavoratore dipendente part-time. La Convenzione tra azienda e cooperativa è sottoscritta anche dall’amministrazione provinciale che svolge un ruolo di garante. L’azienda si propone di rispettare i termini della commessa affidata mentre la cooperativa si impegna a assumere il lavoratore svantaggiato e a pagare il suo salario.

Il vantaggio per l’impresa è riscontrabile nell’assolvimento di un obbligo di legge, nell’esternalizzazione della gestione del dipendente, nell’opportunità di selezionare nuovo personale per future assunzioni e infine nella possibilità di ridurre i costi di produzione. La cooperativa invece acquisisce nuovo lavoro e ha la possibilità di offrire nuove opportunità lavorative sul territorio a persone svantaggiate.

La rete tra aziende, cooperative, famiglie, operatori e istituzioni pubbliche deve essere la chiave di volta per lo sviluppo dei territori all’insegna di un obiettivo condiviso che è il bene comune. Spesso e volentieri invece la mancanza di informazione da parte degli imprenditori, rischia di non far nascere opportunità e progettualità che offrano la creazione di nuove occasioni di occupazione.

Piazza del Lavoro ha deciso, grazie al progetto Emergo della Provincia di Milano, di giocare il ruolo di facilitatore dell’informazione e di mediatore nell’incontro tra aziende e cooperative. Nella sola provincia di Milano sono appena 44 le convenzioni avviate; il lavoro da fare è ancora tanto! E’ necessario che le opportunità offerte dal Legislatore siano conosciute e sfruttare appieno dalle aziende in particolar modo in questo periodo di costante crisi economica.





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