GIUSTIZIA/ Camera, approvata la riforma del voto di scambio

- La Redazione

E' stato approvato oggi all’unanimità in commissione Giustizia il nuovo art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Prevista reclusione da 4 a 10 anni.

giustizia_cassazione_giudiceR400 Immagine di archivio

“Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo come dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione di denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al comma precedente”. Questo il testo del nuovo art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato oggi all’unanimità in commissione Giustizia. Dopo i pareri delle commissioni competenti per dare mandato al relatore di riferire davanti all’Assemblea, il testo dovrebbe approdare nell’Aula di Montecitorio lunedì prossimo. Ovviamente soddisfatto il relatore Stefano Dambruso, ex magistrato oggi esponente di Scelta Civica: “Questa mattina in Commissione Giustizia, nell’ambito delle votazioni sulla modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, sono stati accolti i suggerimenti provenienti dal movimento dei ‘braccialetti bianchi’ e da numerose decisioni giurisprudenziali per disciplinare meglio il cosiddetto concorso esterno nell’articolo 416-bis. Si è approvato infatti il principio che si punisce chi promette denaro e altra utilità e il mafioso in concorso con il politico”, scrive in una nota. Secondo Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd, si tratta di “un primo importante passo nella lotta alla corruzione e all’illegalità. Fondamentale è stato il lavoro svolto dal Partito democratico nell’iter di approvazione del provvedimento. Oggi si aggiunge un altro tassello per una riforma complessiva del sistema giudiziario italiano”.







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