FINE VITA/ Serve una buona legge, non “inquisitori” laici
Gianfranco Amato
lunedì 28 dicembre 2009
È giunta in discussione alla Camera dei deputati la proposta di legge sulle «disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento». Quello che impropriamente viene definito “testamento biologico”.
Ancora una volta il Parlamento si troverà ad affrontare il delicatissimo tema a seguito del dramma di Eluana Englaro e dell’interpretazione creativa di certa magistratura. Ancora una volta a coloro che saranno chiamati a legiferare in materia, suggeriamo vivamente la lettura del decreto 9 luglio 2008 emesso dalla I Sezione civile della Corte di Appello di Milano, in cui è stato disposto l’«accudimento accompagnatorio alla morte» di Eluana Englaro, e in particolare quella parte del decreto in cui si viviseziona il senso religioso della povera Eluana.
Acquisita, infatti, come prova l’appartenenza della ragazza alla Chiesa cattolica, i magistrati hanno assunto la pretesa di valutarne l’effettivo grado di “cattolicità”. La corte ha ritenuto che le proprie tesi sulla sospensione dell’idratazione e alimentazione non siano state confutate dalla circostanza che «Eluana, secondo l'opinione espressa dall'Ufficio del Pubblico Ministero nel suo parere conclusivo, avrebbe avuto una “formazione religiosa” e una “impostazione conforme a quella della religione cattolica”».
Per i giudici, infatti, «non è chiaro come la pura e semplice rilevazione del fatto che Eluana avesse un credo religioso potrebbe contraddire un’interpretazione della sua volontà già compiuta e ritenuta corretta alla stregua di tutti gli altri elementi di giudizio».
Giacché, però, appare innegabile la sua connotazione religiosa, la Corte argomenta: «Ma poi, anche a voler dare il massimo rilievo possibile a questo particolare aspetto (della “impostazione cattolica”) concernente la sfera religiosa di Eluana, mancano comunque i necessari elementi, sia sul piano generale ed astratto, che particolare e concreto, per considerarlo antinomico rispetto alla personalità indipendente e alle convinzioni ed idee di Eluana sulla vita e sulla dignità individuale».
Forse i magistrati - unici in Italia - erano all’oscuro e ignoravano del tutto le posizioni della Chiesa cattolica sul delicato tema. E quindi continuano: «Così, deve segnalarsi anzitutto come non risulti affatto chiarito, nel citato parere del P.M., sotto quale profilo la formazione religiosa cattolica avrebbe potuto implicare per Eluana una scelta contraria all'interruzione del trattamento di sostegno alimentare artificiale».
Per superare il salto logico la corte si avventura in un terreno minato. Ritiene, innanzitutto, che l’essere cattolici «non può certo basarsi in via meramente astratta su quelli che potrebbero essere in via generale sulla problematica in oggetto i canoni e le regole morali della Chiesa cattolica» in quanto «ciascuno, anche se genericamente qualificabile come “credente”, o più specificamente come “credente cattolico”, è ben libero - tanto più in uno Stato laico che tutela la libertà di coscienza come valore preminente - di condividere o meno, di applicare o meno nella concretezza della sua esperienza di vita privata e individuale (è del resto evidente che una professione di appartenenza - più o meno formale o generica - ad una certa confessione religiosa non implica affatto anche la inesorabilità di una piena condivisione ed osservanza pratica, e in concreto, di tutte le relative regole, anche morali)».
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