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J'ACCUSE/ Sull'adozione ai single la Cassazione fa dell'eccezione la regola
J'ACCUSE/ Sull'adozione ai single la Cassazione fa dell'eccezione la regola
Alda Maria Vanoni

martedì 15 febbraio 2011

Una signora italiana non sposata, che aveva adottato una bambina russa con provvedimento emesso da un giudice degli Stati Uniti, ha chiesto al giudice italiano il riconoscimento di tale provvedimento con gli effetti dell’adozione legittimante.

Con la sentenza in commento la corte di cassazione ha in sostanza negato la possibilità di ottenere l’adozione legittimante, riconoscendo al provvedimento americano solo l’efficacia attenuata di cui all’art. 44 lett. d) della vigente legge sull’adozione (legge 183/1981 e succ. modif.).

Il fatto che l’adottante non fosse sposata è stato ritenuto preclusivo, in quanto la legge italiana richiede, per l’adozione legittimante, che gli adottanti siano uniti in matrimonio. Con l’adozione legittimante l’adottato è figlio legittimo a tutti gli effetti, mentre l’adozione “nei casi particolari” di cui all’art. 44 lo colloca in uno status meno definito, in cui permangono, ad esempio, tutti i diritti e i doveri dell’adottato verso la sua famiglia d’origine.

I “casi particolari” sono specificamente individuati dall’art. 44: sono le ipotesi di minori orfani di entrambi e genitori, richiesti in adozione da parenti entro il sesto grado o da persone cui sono legati da un preesistente rapporto stabile e duraturo (lettera A), del coniuge del genitore dell’adottando (lettera B), dei minori con handicap o svantaggi (lettera C),  e, infine, tutti i casi in cui “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (lettera D). 

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