SCUOLA/ Riforma licei: autonomia e riduzione degli orari contro il "quieto vivere"
Max Bruschi
lunedì 30 novembre 2009
Il ministro Mariastella Gelmini ha inteso governare il passaggio tra la prima e la seconda lettura del regolamento sui nuovi licei attraverso l’istituzione di una cabina di regia, il cui compito è di essere il centro di raccolta dei pareri formali e informali intorno al testo. Si tratta di un gruppo composto prevalentemente da insegnanti e dirigenti scolastici, da persone che vivranno il cambiamento che stanno essi stessi predisponendo.
Queste settimane ci vedono impegnati a raccogliere le indicazioni che stanno provenendo dal sito internet http://nuovilicei.it, dove il regolamento approvato in prima lettura è commentato articolo per articolo; si stanno svolgendo sei seminari nazionali, uno per ciascun indirizzo liceale, dove abbiamo chiamato a riflettere sui percorsi insegnanti e dirigenti scolastici; sono stati già convocati i forum degli studenti, dei genitori, delle associazioni professionali.
Un confronto tutt’altro che formale e che, di concerto con i pareri delle commissioni parlamentari, del consiglio nazionale della pubblica istruzione e del consiglio di stato, si sta traducendo in alcune proposte di modifica al testo base.
Ci sono alcuni elementi che corrono trasversalmente lungo la maggioranza dei commenti, in un confronto vivace ma sempre estremamente concreto.
La doppia strada che abbiamo intrapreso – ridurre la pletora oraria nell’ordinamento, dare effettività all’autonomia delle scuole – costituisce una risposta efficace all’esigenza duplice di offrire una scuola insieme coerente nei suoi indirizzi generali e duttile nei confronti delle specificità di ciascun contesto, da non ingabbiare nella rivendicazione, legittima o meno, di autonomi spazi disciplinari.
L’aver innalzato l’obbligo sino ai sedici anni di età, provvedimento del precedente governo cui il ministro ha deciso di dare conferma e continuità, va sussunto nel principio del diritto dovere all’istruzione “per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età”.
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