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SCUOLA/ L'autonomia della Gelmini? Irrealizzabile senza la gestione diretta del personale da parte delle scuole
SCUOLA/ L'autonomia della Gelmini? Irrealizzabile senza la gestione diretta del personale da parte delle scuole
Giovanni Cominelli

lunedì 8 marzo 2010

Approvati il 4 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri, i Regolamenti Gelmini concernenti Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali allargano lo spazio per l’autonomia “dal basso”, ma contemporaneamente azzerano le sperimentazioni; dall’altra, pongono vincoli finanziari molto severi per l’esercizio di tale nuova autonomia.


L’autonomia scolastica, nata con la legge Bassanini n. 59 del 1997, sviluppatasi con il DPR n. 275 del 1999 – ministro Luigi Berlinguer – riconosciuta di valore costituzionale nel nuovo Titolo V del 2001, arrivata al 20% del monte ore con Letizia Moratti, aumenta ora con i Regolamenti Gelmini fino al 35% negli Istituti tecnici e al 40% nell’ultimo anno degli Istituti professionali. Tuttavia, fino ad ora si è trattato di un’espansione sulla carta, di decreto in decreto, di legge in legge.

 

Nella realtà solo l’8% degli istituti scolastici – secondo una ricerca della LUISS - ha tentato di utilizzare gli spazi aperti dall’autonomia. Nei Licei, “la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno.


Gli Istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, “fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario”. Qui compare la flessibilità, intesa come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo del settore economico (Amministrazione-Finanza-Marketing e Turismo) e del settore Tecnologico per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: perciò autonomia entro il 30% nel secondo biennio ed entro il 35% nell’ultimo anno.

 

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