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IL FATTO/ C'è una sentenza che mette contro imprese e lavoratori
IL FATTO/ C'è una sentenza che mette contro imprese e lavoratori
Angelo Chiello

lunedì 7 febbraio 2011

Il dibattito sulla nuova normativa contenuta nel Collegato Lavoro (Legge 4.11.2010 n. 183) si è ormai spostato dal piano politico a quello giudiziario e approda ora davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità di una delle norme maggiormente controverse: quella concernente la misura del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente assunto a termine.

 

Con ordinanza dello scorso 28 gennaio 2011, la Corte di Cassazione ha, infatti, sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5 e 6, del Collegato Lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione.

 

La norma contestata prevede, in particolare, che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (il limite massimo di 12 mensilità è ridotto alla metà in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie).

 

Prima che entrassero in vigore le nuove norme, il lavoratore assunto illegittimamente a termine aveva la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno secondo le regole generali sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. In pratica, il lavoratore poteva ottenere, a titolo di risarcimento del danno, un importo corrispondente alle retribuzioni perdute per effetto della scadenza del termine illegittimamente apposto (detratto quanto eventualmente percepito dal lavoratore per aver eseguito un altro lavoro in posizione di subordinazione o di autonomia), a partire dal momento in cui il lavoratore avesse posto a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative.

 

Trattandosi di azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, e quindi di azione imprescrittibile, il lavoratore poteva prolungare sine die il tempo dell’azione di nullità e per dieci anni quello dell’azione risarcitoria. Tutto ciò poteva dar luogo a esborsi di misura non prevedibile e perciò a incertezza sui bilanci preventivi delle aziende, che si traducevano in un grave pregiudizio patrimoniale.

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