LODO ALFANO/ Le motivazioni spiegano gli errori della Corte e di Berlusconi
Alessandro Mangia
mercoledì 21 ottobre 2009
Che la Corte costituzionale, nemmeno a troppi giorni dall’avvio delle polemiche sull’annullamento del lodo Alfano, abbia reso note le motivazioni in base alle quali è venuto meno lo “scudo” processuale disposto per il presidente del Consiglio, può aiutare a calmare le acque e a ristabilire un clima più obiettivo in cui inquadrare tutta la vicenda.
Intanto, quel che è certo, se mai fosse stato dubbio, è che il regime previsto dal lodo Alfano è venuto definitivamente meno per due ragioni: perché dispone una posizione particolare di alcuni soggetti di fronte alla giurisdizione (art. 3); perché un regime del genere avrebbe dovuto essere introdotto con legge costituzionale (art. 138).
Detto questo cominciano i problemi. Perché se è vero che il lodo Alfano è incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 138, è anche vero che questi articoli stavano dove stanno - e cioè nella Costituzione - ancora nel 2004, quando la Corte si era pronunciata sull’ancora più incostituzionale lodo Schifani che diceva le stesse cose del lodo Alfano, ma in modo diverso e più grave.
E questi articoli stanno dove stanno da quando è stata approvata la Costituzione. E cioè, più o meno, da sessant’anni.
Qui non vale obiettare come si fa nella motivazione della sentenza che, nel 2004, e cioè al tempo del primo lodo, la Corte non potesse dire che deroghe così profonde al regime processuale comune vanno introdotte con una legge costituzionale. Basta prendersi la briga di andarsi a rileggere la sentenza del 2004 n. 24 della Corte, per trovare scritto che, secondo il Tribunale di Milano, il lodo Schifani sarebbe stato adottato “in violazione anche dell’art. 138 della Costituzione, disposizione questa che il remittente non indica nel dispositivo dell’ordinanza, ma che cita in motivazione ed alla quale fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l’iter argomentativo del provvedimento” (punto 1 del Considerato in diritto). Che poi la Corte in quella occasione non abbia voluto pronunciarsi sul punto, preferendo annullare per altre ragioni, è perfettamente lecito. La Corte quando motiva deve inseguire equilibri difficili a raggiungersi. E si può capire.
Ma deve essere chiaro che in quella occasione altrettanto lecito sarebbe stato per la Corte pronunciarsi dicendo una volta per tutte che le leggi del Parlamento che vogliano introdurre eccezioni a norme costituzionali vanno chiamate con il loro nome: e cioè leggi incostituzionali.
Una scelta del genere avrebbe evitato il trascinarsi di una questione che è durata fino ad oggi e che ha finito con il produrre polemiche su polemiche.
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