RIFORMA/ Cosa cambia col federalismo demaniale?
Luca Antonini
lunedì 21 dicembre 2009
La scorsa settimana il Consiglio dei ministri ha approvato il primo decreto di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che incomincia quindi a diventare realtà. Più volte su queste pagine si è messo in evidenza che la legge delega sul federalismo fiscale avrebbe realizzato una rivoluzione nel nostro ordinamento: ora il primo passo è stato fatto.
Alcuni avevano giudicato quella legge come una scatola vuota (ad esempio Enrico De Mita), altri avevano detto che era un libro dei sogni irrealizzabile. Con il passo di giovedì scorso tutte queste voci sono state smentite e ha visto la luce il decreto legislativo sul federalismo demaniale, in attuazione dell’articolo 19 della legge delega n. 42 del 2009. Cosa significa “federalismo demaniale”?
È opportuno descriverlo con un esempio. Nel vissuto di ognuno di noi c’è l’esperienza di avere visto immobili dello Stato abbandonati o sottoutilizzati: una villa storica, una caserma, una spiaggia. E chi non ha provato un senso di sgomento nel constatare che quello che avrebbe dovuto essere un bene di tutti in realtà era diventato una cosa di nessuno?
Il federalismo demaniale mette fine a questo scempio, perché è un federalismo di “valorizzazione” nel quale i beni vengono restituiti ai territori: ai Comuni alla cui storia sono legati, alle Province e alle Regioni che possono meglio valorizzarli, assumendosene la responsabilità di fronte ai propri elettori. I processi di valorizzazione dovranno, infatti, essere pubblicati sui siti istituzionali degli enti locali, che potranno coinvolgere la popolazione anche attraverso sondaggi o veri e propri referendum consultivi riguardo a come intervenire rispetto a questi nuovi beni ricevuti.
Questa trasparenza e questa responsabilizzazione sarebbero impossibili con un gestore statale: lo Stato è, da un lato, troppo lontano per indovinare cosa vuole la gente, e, dall’altro, troppo implicato in tante altre cose per essere efficacemente controllato con il voto di un elettore. Difficilmente, infatti, un elettore sarebbe indotto a cambiare il proprio voto a livello nazionale, se in un Comune, una caserma dismessa venisse male valorizzata dallo Stato.
Ma se è il Comune a doversi assumere la responsabilità di fronte all’elettore, allora il controllo popolare diventa infinitamente più efficace: in quel Comune, di fronte a quel fatto, l’elettore potrebbe decidere di votare diversamente. L’effetto di maggior controllo è evidente.
Il nuovo decreto funziona secondo questa logica: si individuano alcuni principi generali in base ai quali il ministero dell’Economia, di concerto con i ministri interessati, provvederà a stilare un elenco di beni che verranno proposti a Comuni, Province e Regioni. I beni riguarderanno: il demanio marittimo (le spiagge e i porti di interesse regionale), il demanio idrico (i fiumi, i laghi, ecc.), il demanio militare dismesso (le caserme), gli aeroporti di interesse regionale, le miniere, le altre aree e fabbricati statali.
Tra i principi che orientano il trasferimento c’è il principio di sussidiarietà, quello di adeguatezza, quello della capacità finanziaria, quello della semplificazione, quello della correlazione con competenze e funzioni. Gli Enti territoriali, una volta concertato l’elenco con la Conferenza Unificata, potranno decidere quali beni vogliono che siano loro attribuiti, assumendosene la responsabilità di fronte ai propri cittadini.
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