Sentenza Cassazione: "Lo sgombero da occupazioni abusive può avvenire anche in presenza di minori e in tempi brevi per tutelare diritti dei proprietari"
Occupazioni abusive, lo sgombero di edifici ed immobili può avvenire anche in presenza di minori e disabili. Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il provvedimento esecutivo non può essere limitato dal fatto che all’interno della struttura ci siano soggetti considerati fragili, perchè questi non devono pesare sui proprietari e sul legittimo diritto degli stessi allo sfruttamento economico del bene. La decisione dei giudici che ha segnato una vera e propria svolta rispetto al passato, in particolare si riferiva al caso di una donna che ha dovuto attendere 5 anni prima di ottenere la completa liberazione di un capannone di sua proprietà.
Una ex fabbrica poi occupata da una trentina di persone che avevano forzato le porte per stabilirsi all’interno della struttura. Nonostante gli ordini giudiziari predisposti,la misura non era stata mai attuata a causa del rifiuto da parte degli occupanti, tra i quali figuravano anche bambini e persone affette da disabilità. La liberazione era quindi rimasta sempre in sospeso fino a quando, il Tribunale di Firenze non ha condannato i Ministeri competenti al pagamento di 238 mila euro di risarcimento.

Cassazione: “Sgombero occupazioni abusive deve avvenire in tempi ragionevoli anche in presenza di bambini e disabili”
Nella sentenza della Cassazione, che ha stabilito in merito allo sgombero da occupazioni abusive che la liberazione può avvenire anche in presenza di minori, i giudici hanno specificato che è di competenza della pubblica amministrazione provvedere all’esecuzione dell’ordine in tempi ragionevoli. Pertanto, salvo l’obbligo di tenere conto di ogni aspetto legato al fenomeno, che comprende anche della protezione di soggetti definiti fragili come bambini e disabili, deve essere comunque ricercato uno strumento che riaffermi la legalità violata.
In questo caso il Tribunale ha sottolineato che ponderare un provvedimento in base ai diversi interessi in gioco da bilanciare non può pesare sui proprietari degli immobili. Resta comunque di competenza degli Organi dello Stato farsi carico di eventuali situazioni problematiche dal punto di vista sociale, che coinvolgono categorie protette, specialmente se collegate all’emergenza abitativa ma senza ledere i diritti della controparte, che sia privato cittadino o ente pubblico che deve comunque ottenere lo sgombero entro i limiti stabiliti.
