Se l'acconto IMU non viene pagato, il contribuente può far richiesta per un ravvedimento operoso. Ma quali sono le percentuali di d'interesse?
Per i contribuenti che si trovano con l’acconto IMU non pagato (avrebbero dovuto versarlo entro il 16 giugno di quest’anno), potrebbero regolarizzarsi grazie al ravvedimento operoso, una misura che consente sia di saldare il debito sia di poter pagare anche l’eventuale sanzione prevista (che varia in base ai giorni di ritardo).
Dal 1° gennaio di quest’anno, teoricamente, le sanzioni previste dal ravvedimento operoso comprendono il 2% d’interesse annuo sul totale da corrispondere. Tuttavia, esistono delle nuove regole che sono state introdotte in una nuova riforma sanzionatoria, e al cui interno si prevedono anche l’omissione o il ritardo nel pagamento dell’Imposta municipale propria.
Sanzioni per l’acconto IMU non pagato (aggiornamento 2025)
Se dopo il 16 giugno l’acconto IMU non è stato pagato, al contribuente verrà applicata una sanzione che, come già accennato, la percentuale d’interesse varia in base al periodo di ritardo. Di seguito la tabella aggiornata con le nuove sanzioni.
| % di interesse | Giorno di ritardo |
|---|---|
| 0,083% | Applicato a ogni giornata di ritardo e a patto che il versamento venga corrisposto prima dei 14 giorni dalla scadenza |
| 1,25% | Il dovuto va versato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza |
| 1,39% | Per i pagamenti tra il 31° e massimo il 90° giorno |
| 3,125% | (1/8 della sanzione minima) dopo 90 giorni ma massimo entro l’anno |
| 3,572% | (1/7 della sanzione minima) nei 12 mesi successivi alla scadenza |
| 4,17% | (1/6 della sanzione minima) qualora il Comune invii una notifica formale |
Rispetto alle normative precedenti, stavolta il fisco ha ridotto le percentuali del ravvedimento operoso, incentivando i debitori a poter regolarizzare la propria posizione. Al fine di poter pagare una sanzione ridotta, sarebbe meglio versare la somma dovuta per l’Imposta Municipale Propria entro la fine di giugno (specificatamente prima del 30), così da poter vedersi applicare soltanto lo 0,083% per ogni giorno di ritardo.
