Pochi giorni fa, sabato 24 maggio, è stato sottoscritto ufficialmente l’accordo tra Stato e Regioni sulla formazione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La normativa prevede un testo unico, cancellando qualunque atto trascritto precedentemente.
Il nuovo accordo è contenuto all’interno dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo numero 81 e risalente all’anno 2008, e modifica totalmente le regole sulla sicurezza sul lavoro, obbligando a partecipare ai corsi di formazione anche i datori che non sono responsabili della prevenzione.
Il nuovo accordo tra Stato e Regioni sulla formazione lavoratori
Il nuovo accordo tra Stato e Regioni sulla formazione dei lavoratori implica che i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo RSPP (ovvero con responsabilità sulla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro) dovranno partecipare a dei corsi con almeno 16 ore di formazione e, dopo 5 anni, formazione di 6 ore (come aggiornamento).
In base alle nuove disposizioni, i preposti devono seguire una formazione di 8 ore (anziché le vecchie 12) e aggiornarsi ogni due anni.
Mentre ai dirigenti spetta una formazione di 12 ore, a cui se ne aggiungono 6 se il lavoro venisse svolto in un cantiere. L’aggiornamento, invece, spetta ogni 5 anni e con durata minima pari a sei ore.
Contrariamente ai soggetti che attualmente possono sostenere il corso sia in videoconferenza che in presenza, gli autonomi, i datori o i dipendenti che lavorano in luoghi potenzialmente inquinanti, per loro il corso di 12 ore va svolto necessariamente in presenza.
Nuovi corsi obbligatori
L’accordo tra Stato e Regioni, inerente alla sicurezza, prevenzione e formazione sul lavoro, ha introdotto dei nuovi moduli destinati alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro, oltre che obbligare ai corsi i dipendenti che lavorano sui carriponte, sui CRF (macchine agricole raccogli-frutta) e sui CMM (caricatori per movimentazione dei materiali).
Infine, anche dopo la conclusione dei corsi formativi, gli enti provvederanno a certificare e comprovare l’esito dei lavoratori e datori “post formazione”.