Adozioni all'estero, come chiedere rimborso spese/ Chi può fare domanda, requisiti e scadenza

COME FUNZIONA IL RIMBORSO SPESE PER ADOZIONI ALL’ESTERO

Le famiglie che hanno adottato all’estero possono chiedere il rimborso delle spese. È stato, infatti, pubblicato il decreto del luglio scorso (pubblicato a settembre in Gazzetta Ufficiale) che disciplina contributi e rimborsi per le spese relative alle adozioni internazionali, a patto che siano state effettuate nell’anno precedente e che, quindi, la procedura si sia conclusa tra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre dello stesso anno.



Il contributo massimo che può essere rimborsato è calcolato in base all’Isee delle famiglie, non è soggetto a tassazione Irpef e può arrivare fino a 12.500 euro, in base alla fascia Isee di appartenenza. Ma è previsto un contributo aggiuntivo per le famiglie che adottano minori con “bisogni speciali”.

Il rimborso delle spese per le adozioni internazionali riguarda solo quelle documentate e che sono direttamente legale al completamento della procedura. Ad esempio, legalizzazione, traduzione dei documenti, visti e pratiche burocratiche, spese di soggiorno e trasferimento all’estero, oltre alle spese post-adozione.



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La domanda va presentata da entrambi i genitori, solo online: è stato messo a disposizione il sito “Adozione Trasparente”, dove l’accesso va effettuato tramite SPID o CIE. La finestra per le domande di rimborso si è aperta il 10 settembre, mentre la scadenza è stabilita alle ore 23:59 dell’8 dicembre di quest’anno.

ADOZIONI ALL’ESTERO, I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

La domanda per il rimborso spese per le adozioni all’estero nel 2024 può essere chiesto dai coniugi, entrambi residenti in Italia, nel periodo indicato, altrimenti la domanda viene considerata irricevibile, e quindi non valida. Non sono ammessi altri modi per presentare l’istanza rispetto al portale “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia.



Il sito del Ministero precisa cosa succede in alcuni casi particolari, come quelle di adozioni per le quali non si passa da un ente autorizzato. In questo caso si può inviare la domanda via raccomandata con ricevuta di ritorno o via Pec all’indirizzo indicato sul sito (cui potete accedere cliccando qui). La domanda non può essere incompleta, altrimenti viene respinta perché inammissibile.

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento, è stato messo a disposizione un indirizzo e-mail cui rivolgersi, ma entro 10 giorni dalla scadenza, per cui entro il 28 novembre, indicando la dicitura “quesito DM rimborsi” nell’oggetto. Disponibile anche l’assistenza telefonica, visto che è attivo un servizio di supporto, “Linea CAI Rimborsi”, ogni mercoledì dalle 14 alle 16, contattando il numero 06 67793222.