Le agevolazioni sulla prima casa potrebbero essere applicate anche laddove l’unità abitativa debba essere sanata a causa di alcuni atti pubblici da dover regolarizzare, come nel caso di un diritto reale su un immobile a sua volta destinato in un’area relativamente ad un parcheggio pubblico.
Nel caso specifico, per godere dei benefici sulla prima casa come ad esempio la tassa agevolata al 2% piuttosto che al 9%, il contribuente deve accertarsi che l’atto di compravendita contenga le descrizioni “adeguate” e previste dalla normativa vigente.
Diatriba sulle agevolazioni per la prima casa
Affinché i contribuenti possano godere delle agevolazioni prima casa, è necessario che in caso di atti pubblici specifici, i dettagli debbano essere riportati adeguatamente nella sentenza e nei documenti finalizzati alla compravendita.
Con l’ordinanza con protocollo numero 8141 e risalente al 27 marzo di quest’anno, la Corte di Cassazione ha stabilito quali sono i casi che possono ammettere i benefit e quali invece, no.
La sentenza in questione ha previsto diverse fasi. Nella prima si dava ragione alla contribuente, che avrebbe potuto pagare soltanto il 2% dell’imposta e non il regime ordinario, nel II grado, la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Tardiva comunicazione
La Giustizia Tributaria di II grado ha svelato i motivi per cui la contribuente non poteva godere del beneficio sulla prima casa, ottenuto con il trasferimento del diritto reale su una proprietà inerente a “parcheggio”.
Il motivo più importante è annesso alla tardiva comunicazione da parte della contribuente, che avrebbe dovuto trasmettere la dichiarazione di atto notorio entro 60 giorni dalla registrazione d’ufficio dell’atto di compravendita.
L’invio invece, è stato trasmesso dopo i 60 giorni, facendo decadere ogni possibilità di poter godere della misura agevolativa.
In regime tributario il fisco ricorda l’importanza di inviare gli atti e le dovute documentazioni entro i tempi previsti dalla Legge, pena – come in questo caso – la perdita delle agevolazioni sulla prima casa.