Un Decreto specifico ammette le agevolazioni sulla prima casa e anche su secondo acquisto ma a patto che le unità vengano unificate.
Di norma, le agevolazioni sulla prima casa e su secondo acquisto non sono ammesse, proprio perché la misura è prevista unicamente sulla 1° abitazione. Tuttavia, in caso di una compravendita “unificata” di due unità, entrambe potrebbero essere oggetto del “beneficio”.
A stabilirlo è stato il Decreto con numero e protocollo 8139 del 27 marzo di quest’anno, il quale ha previsto la possibilità di applicare il benefit sulla prima casa su ambe le unità, ma a patto che l’unificazione delle stesse avvenga entro 3 anni dal momento in cui viene redatto e sottoscritto l’atto.
Agevolazioni prima casa su secondo acquisto contemporaneo
L’amministrazione ammette che le agevolazioni sulla prima casa su secondo acquisto vengano accettate su entrambe le unità immobiliari a patto che soddisfino due condizioni imprescindibili. Il primo requisito prevede che le unità abitative vengano rese “unite” entro 3 anni dall’atto.
La seconda condizione da soddisfare fa riferimento ai requisiti per poter approvare il beneficio, i quali devono sussistere su entrambe le unità immobiliari.
Nel caso della sentenza con numero 8139 e risalente a quest’anno, l’ufficio amministrativo in un primo momento aveva concesso l’agevolazione su entrambe le case, per poi – a distanza di 3 anni – abrogarla e consentirla ad una sola casa in quanto non c’è stata l’unificazione prevista dalla Legge.
Il tempo come fattore determinante
In fase di giudizio sul caso in esame, il legislatore si è espresso sostenendo che l’applicazione del bonus sulla prima casa e sulle unità da unificare, va prevista entro 3 anni dal momento del rogito, o comunque prefissando un tempo specifico.
Il contribuente in questione, non aveva finalizzato l’unificazione abitativa entro il tempo massimo permesso dalla Legge, ma così come non ne aveva pattuito nessun altro, perdendo i benefici in un primo momento attribuiti.
A stabilire e far decadere – in caso di un accertamento amministrativo – i benefici sulla prima casa e sul secondo acquisto (seppur contemporaneo e non unificato) è l’articolo numero 76 appartenente al Testo unico sulla tassa di registro, a sua volta contenuto nel Decreto 131 dell’anno 1986.