Le agevolazioni sulla prima casa con il terreno pertinenziale possono essere previste soltanto se vige il principio di pertinenza.
Per riuscire ad ottenere le agevolazioni sulla prima casa includendo anche il terreno pertinenziale occorre fare delle precisazioni ben specifiche. A stabilire quali condizioni ritenere più opportune per dar l’ok al benefit fiscale è stata la Suprema corte nella recente sentpienza con protocollo numero 6160, risalente al 7 marzo di quest’anno.
Secondo quanto previsto dall’Organo giurisdizionale, qualora l’acquirente desiderasse applicare i benefici sulla prima abitazione anche sul terreno, lo stesso dev’essere “pertinente” al bene, e la stessa destinazione andrebbe indicata adeguatamente.
Come godere delle agevolazioni sulla prima casa con terreno pertinenziale
Le agevolazioni sulla prima casa includendo anche il terreno pertinenziale, andrebbero previste a patto che i terreni in questione possano definirsi “graffati”, ovvero che al catasto non godano di una rendita autonoma.
Le circolari – rispettivamente la 12 del 2007 e la 98 del 2000 – obbligano l’acquirente a dimostrare e a garantire la sua volontà di rendere pertinente il bene (nonché il terreno) con l’abitazione.
Sulla sentenza del 7 marzo di quest’anno il proprietario dell’immobile voleva usufruire dei vantaggi fiscali anche sul terreno, potendo pagare l’imposta di registro al 2%.
Bocciato il ricorso del contribuente
La sentenza è stata conclusa a favore della Suprema Corte, che ammetteva di accettare le agevolazioni esclusivamente sulla prima casa, in quanto neppure la perizia conteneva la possibilità che tra i due beni (casa e terreno) ci fosse l’adeguata pertinenza.
Al fine di evitare problemi burocratici e rispettare i principi previsti dalla normativa vigente, i compratori devono accertarsi che venga rispettata la condizione soggettiva (ovvero dichiarare espressamente di voler la pertinenza tra case e terreni limitrofi) e che vi sia il carattere oggettivo della cosa, cioè la dimostrazione dell’uso strumentale di un bene nei confronti dell’altro.
La normativa infatti, non ammette e non prevede l’applicazione delle agevolazioni sulla prima casa e sul terreno definito “pertinenziale” soltanto in maniera teorica e non anche pratica.
Attenzione infine alle categorie catastali che escludono i benefici, al di là della pertinenza con i terreni, che sono le seguenti: A/1; A/8 e per ultimo A/9.