Recentemente l’INPS ha provveduto alla pubblicazione di una nuova circolare sull’assegno ordinario di invalidità. Il documento numerato “246” e in riferimento al 22 gennaio di questo nuovo anno, ha sottolineato le differenze sui calcoli da effettuare ai fini contributivi.
Sia la pensione indiretta che l’assegno ordinario di invalidità prevedono delle condizioni contributive differenti l’uno dalle altre. La circolare agevola coloro che hanno avuto delle carriere discontinue, sfavorendo la loro posizione e la maturazione dei requisiti per godere del cedolino previdenziale. Ma allora, che cos’è cambiato rispetto a prima?
Assegno ordinario di invalidità: nuova circolare INPS
La prima novità sull’assegno ordinario di invalidità riguarda la discontinuità dei contributi sulle differenti gestioni previdenziali. Si elimina il requisito temporale e si accomunano le varie contribuzioni così da non far perdere i requisiti o ridurre l’importo sul cedolino.
Nello specifico ora vi è la possibilità di far valere sia la gestione autonoma che la FPLD, così da garantire – come accennato – il riconoscimento del trattamento pensionistico di invalidità e del trattamento indiretto.
Le normative vigenti riguardano l’articolo 16 contenuto nella legge con il numero 233 e risalenti al 1990. Al suo interno sono specificate le condizioni minime relativamente ai contributi da dover maturare. Per il cedolino ordinario di invalidità generalmente occorrono 5 anni di contributi, a patto che almeno tre di essi siano stati maturati 5 anni prima della domanda.
Nessun vincolo temporale
Alla luce della nuova disposizione di legge del 22 gennaio 2025 si elimina il vincolo che fino ad oggi ha ostacolato l’accumulo contributivo tra le differenti gestioni previdenziali, nello specifico quelle riguardanti le Gestioni autonome e le FPLD.
Per poter calcolare gli anni contributivi adesso non conta più il tempo ma l’accumulo complessivo. Tale disposizione viene applicata fin da subito nel caso in cui un lavoratore faccia domanda per poter aderire ad almeno una fra le differenti gestioni autonome.
Naturalmente la condizione di maturare i fatidici 5 anni di contribuzione, quella resta e rimarrà sempre in vigore.