Bonus 200 euro lavoratori/ Da chi dev’essere pagato? La risposta ufficiale

- Danilo Aurilio

Il Bonus 200 euro lavoratori è stato finalmente approvato. Ecco però, come chiarito dall’INPS, chi dovrà pensare all’erogazione

Recovery fund Euro (LaPresse, immagini di repertorio)

Manca sempre meno al percepimento del bonus 200 euro per i lavoratori, anche se ancora ci sono diverse domande in sospeso. Ad esempio, chi si occuperà del pagamento di questo bonus?

Il versamento è incaricato all’INPS oppure all’azienda? Per poter dare una risposta, basterebbe leggere il Decreto Aiuti ai dipendenti in cui vengono specificate tutte le condizioni.

Bonus 200 euro lavoratori: cosa dice il Decreto Aiuti?

Il datore di lavoro dovrà corrispondere il bonus una tantum ai suoi impiegati, in busta paga e durante il mese di giugno, a patto che quest’ultimi abbiano già beneficiato dello sgravio pari allo 0,8% durante il primo quadrimestre.

A tutti gli altri dipendenti invece, il bonus di 200 euro sarà erogato direttamente da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Oppure, l’INPS provvederà al pagamento inerente a tutti i lavoratori che non hanno potuto usufruire dello sgravio, quindi per gli autonomi, ex Enpals, lavori stagionali, intermittenti.

Bonus 200 euro lavoratori: come non ottenerlo due volte

Il compito di verificare e accertarsi che un lavoratore non riceva il bonus due volte, è solo ed unicamente dell’INPS. Nel Decreto Aiuti però, viene specificato in quali casi il pagamento spetterà all’azienda e quali all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Qualora l’ente previdenziale si accorgesse che tramite il flusso Uniemens, il datore di lavoro non ha erogato i 200 euro di bonus, sarà l’INPS direttamente a corrisponderli.

Per chi invece, avesse ottenuto nel 2021 il sussidio per il Covid-19 (come da Decreto Sostegni), sarà l’ente previdenziale stesso a provvedere al pagamento automatico dei 200 euro.

Tuttavia, una determinata fascia di lavoratori dovrà richiedere espressamente domanda del bonus 200 euro, ovvero:

  • Lavoratori domestici la cui attività (o più attività), siano state cominciate a partire dal 18 maggio 2022.
  • Titolari di rapporti di lavoro continuativi e coordinati in essere al 18 maggio 2022 e che non risultino iscritti ad ulteriori forme previdenziali e che nel 2021, non sia presente nessun reddito co.co.co oltre i 35 mila euro.
  • Lavoratori intermittenti o stagionali a termine che nell’anno 2021 abbiano versato minimo 50 contributi a settimana oppure 50 giornate di lavoro e il cui reddito non fosse superiore a 35 mila euro.
  • Lavoratori ex Enpals che nell’anno 2021 abbiano versato minimo 50 contributi a settimana oppure 50 giornate di lavoro e il cui reddito non fosse superiore a 35 mila euro.
  • Per chi ha un lavoro occasionale (senza Partita IVA), purché non sia iscritto a nessun’altra forma previdenziale obbligatoria e che risulti un accredito nel 2021, di almeno un contributo mensile già versato.






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