Bonus affitto/ Nuova data di scadenza e come funziona: chiarimenti Agenzia Entrate

- Danilo Aurilio

Il bonus affitto in scadenza ha subito un cambiamento fondamentale. Adesso la data per usufruire del bonus è cambiata. Ecco tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Rottamazione Quater Agenzia delle Entrate, Rottamazione Quater

Entro la scadenza del 29 agosto 2022 è possibile usufruire del bonus affitto di imprese. Procedendo al pagamento del canone entro la data di scadenza, sarà possibile ottenere il credito di imposta.

Tutti i chiarimenti vengono effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 426 del 12 agosto 2022. All’interno di essa vengono chiarite tante domande e dubbi inerenti al fatto.

Bonus affitto scadenza: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Quindi come funziona il bonus affitto in scadenza? Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha creato un credito d’imposta per tutti i canoni di beni di locazione a uso affitto d’azienda e non abitativo per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Questa misura è stata prorogata grazie agli interventi successivi.

Grazie alla riposta all’interpello numero 426 del 2022, vengono chiariti tutti i tempi da rispettare:

Al ricorrere dei requisiti richiesti dalla norma, per i periodi oggetto di agevolazione, l’istante potrà fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto rilancio con riferimento alle mensilità per cui i canoni risultino versati entro il 29 agosto 2022.”

Il bonus di affitto è pari al 30% oppure al 60% di tutte le somme che sono state versate per il pagamento de canoni di beni immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda come accennato sopra. Solo in rari casi la percentuale scende o al 10% o al 20%. A deciderlo è l’articolo 28 del Decreto Rilancio. L’agevolazione è possibile usfufruire tramite la dichiarazione dei redditi e dopo aver pagato la somma del canone.

Infatti la circolare numero 14/E del 2020 ha comunicato:

“Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, debbano rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento”.

Per far sì che la misura venga applicata è necessario rispettare tempi e condizioni prorogato al 29 agosto 2022. Nella risposta all’interpello numero 426 del 2022, infatti, è possibile leggere:

“Pur tuttavia, in considerazione delle difficoltà che potrebbero aver incontrato i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea, l’Agenzia delle entrate – a mezzo di una Faq pubblicata sul proprio sito – ha ritenuto «di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente”.





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