Con le nuove regole applicabili ai bonus mobili 2025 è possibile far confusione sugli importi e sulle modalità da inserire nella detrazione fiscale. All’interno del 730 infatti, vanno trascritti i costi affrontati nell’anno 2024, sui quali si potrà considerare la detrazione massima al 50% e non oltre 8.000€ di spesa.
Tali condizioni verranno applicate soltanto per l’anno scorso, infatti dal 2025 in poi il limite dei costi si ridurrà a 5.000€ (tenendo conto sempre dei possibili costi affrontati sia per il montaggio che per il trasporto). Allo stesso modo di come avviene oggi, la ripartizione del benefit prevede la suddivisione in 10 quote annuali di ugual spesa.
Come beneficiare del bonus mobili 2025 nei modelli reddituali
Il bonus mobili 2025 può essere goduto a patto che venga trascritto adeguatamente. Prima di tutto l’incentivo viene garantito soltanto ai contribuenti – che soddisfano le condizioni – ma soprattutto hanno comperato dei grandi elettrodomestici oppure dei beni destinabili a completare il nuovo arredamento.
Potremmo tuttavia definirlo come un incentivo edilizio (uno dei pochi rimasti al 2025) che comporta sempre una detrazione fiscale Irpef che può esser goduta a patto che venga indicato il costo idoneo alla misura nel modello dei Redditi delle Persone Fisiche oppure nel 730.
Affinché i costi vengano registrati correttamente, il pagamento per gli acquisti degli elettrodomestici deve avvenire tramite una carta di debito, di credito oppure con l’ausilio di un bonifico bancario. Non sono permessi ulteriori canali di compenso salvo quelli indicati (tra gli esclusi dunque citiamo il denaro in contanti o l’assegno bancario).
Le regole per aderire alla misura
L’incentivo appena trattato rientra e viene descritto nell’articolo 16 bis del TUIR, comma 1. Al suo interno sono tratte le regole per godere del bonus ristrutturazioni, che ammette gli interventi considerabili come “straordinari“.
Ne è un esempio il cambio di una caldaia, che però dovrà rientrare nell’articolo sopra evidenziato. Un intervento che invece resta escluso è l’eventuale sostituzione di un impianto a pompa di calore (per l’inverno) con impianti di caldaie a condensazione (in questo caso si tratterebbe di Ecobonus).