Quando si effettua una cessione dei calciatori è bene prestare attenzione alla tassazione. L’importo della compravendita secondo il fisco, non solo è soggetta all’Ires ma anche all’Irap. La pronuncia è arrivata direttamente dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 8724 risalente al 2 aprile di quest’anno.
Il motivo per cui la tassazione Ires e Irap è assoggettata anche nel caso in cui venga ceduto un calciatore, è legato alla somiglianza con l’operazione societaria di una immobilizzazione materiale. La sentenza sopra citata fa riferimento ad una diatriba tra la Corte e club appartenente alla Serie A.
Cessione calciatori soggetta a tassa Ires e Irap
La sentenza ha trattato come caso la cessione dei calciatori da parte di un club di Serie A che durante il trasferimento non aveva versato l’Irap sulle plusvalenze, per un valore di 40 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate con una notifica, ha provveduto a recuperare tale importo.
La società aveva reputato impossibile il recupero dell’Irap sostenuto dall’Ade, perché secondo il club i proventi derivanti dalla cessione di un giocatore non sono da paragonarsi alla vendita di un immobile strumentale ma piuttosto come “cessione contrattuale e straordinaria“.
In un primo momento la sentenza sembrava potesse dar ragione al club, mentre durante il II grado la situazione è stata stravolta, dando ragione al fisco, accettando le sue pretese di applicare il pagamento dell’Irap.
Inquadramento e conclusioni
Nel momento in cui un calciatore viene ceduto ad un’altra società sportiva, la Corte ha ritenuto essenziale trattare l’operazione negoziata per trasferire l’atleta come un “bene strumentale“, in quanto rientra nella produttività giuridica ed economica del club che lo ha assunto.
Pertanto, sia eventuali minusvalenze o plusvalenze, saranno assoggettate non solo alla tassa Ires ma anche all’Irap.
Quindi nel conto economico la società – al contrario di quanto sosteneva – non deve inserire il trasferimento come “proventi straordinari“, bensì come “Altri ricavi e proventi” all’interno della voce A5.