Chiusura delle liti pendenti/ Nuove istruzioni da mandare, ecco la scadenza

- Danilo Aurilio

La chiusura delle liti pendenti va presentata in un nuovo modo. Ecco le istruzioni da presentare entro una certa data

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Sulla chiusura delle liti pendenti, finalmente sono arrivate le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Il fisco quest’anno, in occasione di nuove riviste sulla manovra di bilancio, ha previsto di adottare una nuova pratica di tregua fiscale. Si tratta di misure al fine di ridurre il pressing per i contribuenti ed imprenditori.

D’altronde le tasse in Italia sono così alte, che gravano pesantemente sul nostro Bel Paese. A comunicare le nuove informazioni sulla chiusura delle liti pendenti, è il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, ricordando il provvedimento dell’ultima Legge di Bilancio, contenuto nell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022.

Chiusura delle liti pendenti: come funzionano nel 2023?

Per provvedere alla chiusura delle liti pendenti nel 2023, è necessario presentare la domanda entro e non oltre, il 30 giugno di quest’anno. Nei documenti da presentare, sono contenute inoltre, tutte le informazioni da seguire relativamente al pagamento, il quale dovrà essere elargito entro quest’ultimo termine di presentazione.

Vi sono casi eccezionali, dove il pagamento può esser rateizzato e pagato a rate. Questa clausola però, non solo dev’essere specificata in modo esplicito, ma vi è anche una restrizione sul pagamento rateale, ovvero un massimo di 20 rate per trimestre, di importo pari.

La normativa è entrata in vigore l’1 gennaio del 2023. Da questa data, sarà ammessa la chiusura delle liti pendenti di qualsiasi grado e stato del giudizio (anche quello in Cassazione con rinvio). Entro il 30 giugno del 2023, la domanda per la chiusura delle liti pendenti dovrà essere spedita all’Agenzia delle Entrate, o dal soggetto incaricato, oppure dal contribuente stesso.

La definizione di tale chiusura, si concretizza tramite la presentazione della domanda (e annesso versamento della cifra al netto da erogare), oppure con il rimborso della prima rata (obbligatorio), entro il 30 giugno del 2023.

La rateizzazione non è ammessa nei casi in cui il pagamento da corrispondere sia inferiore a mille euro.





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