Come si vota ballottaggio Elezioni Comunali 2023/ Sicilia-Sardegna: voto disgiunto, scheda, liste
Ballottaggio, come si vota alle Elezioni Comunali 2023 in Sicilia e Sardegna: info sulla scheda elettorale, regole per il voto e sui documenti validi

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023, COME SI VOTA
Alla vigilia del ballottaggio nei 5 Comuni di Sicilia e Sardegna, è importante valutare come si vota nel secondo turno delle elezioni comunali 2023, in programma oggi domenica 11 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 12 giugno dalle 7 alle 23. Gli elettori si troveranno di fronte una scheda che comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. A differenza del primo turno, le liste a sostegno potrebbero essere di più: questo a seconda degli eventuali apparentamenti formali stretti con le liste rimaste fuori dal ballottaggio.
Entrando nel dettaglio su come si vota al ballottaggio delle elezioni comunali 2023, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Il voto è valido anche se l’elettore non barra il nominativo del candidato, ma uno o più liste collegate. Attenzione però, a differenza del primo turno non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è tra i due primi candidati sindaco e non anche sulle liste. La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è nulla.
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COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023 E CON QUALI DOCUMENTI
Oltre alla tessera elettorale, l’elettore per prendere parte al ballottaggio delle elezioni comunali 2023 deve presentarsi al seggio con un documento di identità. Come confermato dal Viminale, l’identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.
A norma dell’art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.
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