Con una recente normativa, sono stati modificati i congedi per la malattia, con estensioni e più ore di permesso.
I congedi per una malattia grave (come quella oncologica) sono regolamentati dalla Legge 106. A partire dal 9 agosto di quest’anno però, sono state introdotte novità importanti sia per chi lavora come autonomo ma anche per i dipendenti.
I cambiamenti riguardano però, i lavoratori che hanno una patologia o una malattia grave (ad esempio i pazienti oncologici), e che conseguenzialmente raggiungono una disabilità che sia almeno pari al 74%.
Come cambiano i congedi per malattia grave
Con la recente ricordare sui congedi per una malattia grave (alle condizioni sopra descritte), si prevede una astinenza dal luogo di lavoro per 2 anni (non pagati), e fino a 10 ore di permessi per fare esami e visite diagnostiche.
Per loro è tuttavia prevista la conservazione dell’impiego (senza la possibilità di poter esser licenziati). Mentre i lavoratori autonomi possono rinunciare all’incarico (senza però perderlo), per un periodo corrispondente a 300 giorni.
Per poter ottenere tali diritti è importante che a sottoscrivere la malattia sia un medico (con tanto di certificato da allegare alla domanda). Per l’intero periodo di assenza, non essendo prevista retribuzione, il lavoratore – laddove volesse – potrebbe versare i suoi contributi volontariamente.
Infine, l’impiegato durante il congedo non può svolgere nessun altro lavoro e una volta terminati i 24 mesi (l’assistenza può esser anche discontinua) potrebbe far domanda per lo smart working.
10 Ore di permessi “giustificati”
Anche per l’ottenimento delle 10 ore di permesso è indispensabile il certificato medico e lo stato di disabilità al 74% (sempre per malattie oncologiche, patologie gravi), che consentirà (sia nel privato che nel pubblico), di allontanarsi per esami, e visite di controllo e follow up.
Naturalmente queste “uscite” sono regolarmente pagate tramite la busta paga, e i datori di lavoro potranno recuperare le somme in fase di conguaglio annuale con INPS.
Incarichi estesi per gli autonomi
Per i lavoratori autonomi il “concedo”, in tal caso si parla di mantenimento dell’incarico, è stato esteso a 300 giorni (dai precedenti 150), e vale per gli infortuni, lo stato di gravidanza e le malattie gravi (come i casi sopra evidenziati).