Contributo solidaristico/ Nuova tassa per le aziende energetiche: cos’è e pagamento
Il contributo solidaristico è una nuova tassa che dovranno pagare le aziende energetiche. Ecco quali sono quelle a cui spetta obbligatoriamente

Si parla da un po’ di giorni, di un contributo solidaristico da dover pagare in modo aggiuntivo. A cambiare le carte in tavola è stata l’uscita del Decreto Ucraina, che impone il pagamento di un contributo solidaristico a tutte quelle aziende o rivenditori, che producono gas metano o energia elettrica.
Per calcolare il contributo in questione, bisognerà tenere in considerazione il periodo che va dal primo ottobre dell’anno 2021, fino al trenta aprile del 2021.
Il contributo in questione, fa riferimento all’incremento del saldo tra le operazioni passive e quelle attive IVA.
Contributo solidaristico: a chi tocca versarlo?
Ecco a chi tocca versare il contributo solidaristico, in vista del nuovo Decreto Ucraina:
- Tutte le aziende che hanno il compito di produrre gas metano, energia elettrica oppure che si occupano dell’estrazione di gas naturale.
- I soggetti rivenditori e coloro che praticano l’attività di distribuzione, produzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il versamento del contributo solidaristico prevede due soluzioni:
- Il pagamento di un contributo pari al 40%, sotto forma di titolo acconto, da completare entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- La restante parte del contributi solidaristico, quinti che ammonta al 60%, a saldo, entro e non oltre il 30 novembre dell’anno 2022, sfruttando i codici tributo specificati nei paragrafi successivi.
Contributo solidaristico: codice ATECO delle imprese coinvolte
Le imprese coinvolte nel Decreto Ucraina, dovranno pagare il contributo solidaristico in base al loro codice ATECO. Ecco di seguito, quali sono le attività a cui tocca il pagamento:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 Produzione di gas;
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
- 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
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