Da sempre l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) ha chiesto che venissero abrogati gli articoli 7 e 8 della Costituzione: sono gli articoli che regolano i rapporti tra Stato e confessioni religiose. Invariabilmente questa richiesta è stata rispedita al mittente. Adesso, come noto, la UAAR ha chiesto di essere riconosciuta a sua volta come una confessione religiosa stipulando una intesa con lo stato come fatto con le religioni normalmente riconosciute. Appare ovviamente una richiesta contro senso, che una associazione di non credenti chieda di essere riconosciuta come una religione qualsiasi. La richiesta venne respinta nel 2008 dal Tar del Lazio, ma lo scorso anno il Consiglio di Stato la accettò. Come descrive un articolo pubblicato sul sito Nuova bussola quotidiana, il governo Monti fece ricorso in Cassazione contro questa decisione, ma lo scorso 28 giugno anche la Cassazione ha dato ragione all’UAAR con questa motivazione: “Anche le associazioni atee e agnostiche debbano ricevere dal governo la stessa tutela e gli stessi diritti riconosciuti dall’art. 8 della Costituzione alle confessioni diverse da quella cattolica, mettendo al bando la discriminazione tra le fedi acattoliche”. L’articolo spiega poi come la Cassazione abbia definito grave anche il fatto che non esista in Italia una legge specifica sulla libertà religiosa, ma , si ricorda, essa è già regolata nella Costituzione. Rimane, sottolinea l’articolo, il fatto che l’UAAR non ha diritto al riconoscimento che le è stato dato perché l’articolo 8 della Costituzione riguarda solo le confessioni religiose, cosa che l’UAAR evidentemente non è. Mancano, si legge ancora nell’articolo, i seguenti requisiti per essere tale: “Esistenza di un ordinamento giuridico, cioè di un complesso di norme, apparati e di un’organizzazione interna. L’ordinamento giuridico confessionale è qualcosa di più che un semplice associarsi come nel caso dell’UAAR che infatti è un’associazione. Inoltre l’ordinamento confessionale è l’esito di un preesistente e complesso di valori condivisi, di stili di vita, di finalità unitarie di un gruppo sociale già esistente. L’associazione non è realtà giuridica così complessa, ma unisce soggetti per una finalità molto specifica: pesca, lotta ai tumori, etc. Nella confessione religiosa si è parte per un’adesione non contrattuale: non c’è una stipula di un patto con gli altri fedeli. Nell’associazione invece c’è una sottoscrizione, quindi un contratto con gli altri membri. La confessione religiosa per esistere non ha poi bisogno di uno Stato che la riconosca”. E altre motivazioni ancora, ma soprattutto per avere la qualifica di confessione religiosa, all’UARR manca proprio l’elemento religioso: “L’UARR eliminando il termine Dio si priva della qualifica di confessione religiosa. E non essendo una confessione religiosa ex art. 8 della Costituzione non può chiedere un’intesa allo Stato italiano, stante il fatto che la sua autonomia e libertà come associazione sono tutelate dalla legge al pari di tutte le altre associazioni”.