Con una serie di sentenze del 9 marzo scorso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, si è pronunciato su un tema di grande attualità, quello della trascrizione, nei registri dello stato civile del Comune di Roma, di “matrimoni” contratti all’estero da persone dello stesso sesso.
In particolare, a seguito della trascrizione nel registro dello stato civile di Roma di alcuni negozi giuridici di tal genere, il ministero degli Interni ha emanato una circolare con la quale ribadiva che i “matrimoni” tra persone dello stesso sesso non potessero essere trascritti in Italia stante la “loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”.
Il Tar del Lazio con le sentenze dell’altro ieri ha confermato pienamente le conclusioni rappresentate del ministro degli Interni nella circolare e ne ha confermato la piena correttezza sia sul piano della conformità al dettato costituzionale, sia alla stregua dei principi fondamentali della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
In sostanza, in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso non posso esser trascritte nei Registri dello stato civile e tantomeno possono esser annotate come “matrimoni”.
La singolarità delle pronunce del Tar Lazio pubblicate ieri sta nel fatto che da questa ineccepibile statuizione in punto di diritto (e dalla implicita conseguenza che le trascrizioni abusivamente poste in essere dal sindaco di Roma sono improduttive di effetti giuridici) non deriva la conclusione che logica vorrebbe. E cioè la correttezza degli atti del prefetto di Roma con i quali si metteva riparo all’erronea annotazione del sindaco nei verbali dello stato civile.
Il Tar del Lazio, infatti, è stato costretto a dover ritenere illegittimo il potere di intervento diretto del prefetto sui registri dello stato civile e ciò in ragione di una previsione espressa del Codice civile, l’art. 453, in virtù del quale “nessuna annotazione può esser fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’Autorità giudiziaria ordinaria”.
La conclusione raggiunta dal Tar sul piano giuridico è corretta, anche se produce il paradossale effetto in virtù del quale il sindaco di Roma che sbaglia vince! E si costringe l’amministrazione dell’Interno a dover avviare dei giudizi innanzi al Tribunale ordinario per rimediare all’abusiva trascrizione. Insomma viene alla mente il titolo di un film italiano di qualche anno fa: “Matrimonio ed altri disastri“.
Vi è una ragione in più perché il legislatore ordinario intervenga con urgenza in materia.
Ferme ovviamente le responsabilità per l’erronea ed abusiva condotta del sindaco che ha proceduto, quale ufficiale dello stato civile, alle improprie trascrizioni.