Decorrenza TFR/ Le regole per dipendenti pubblici e insegnanti
La decorrenza TFR varia molto in base al settore di lavoro. Ecco da quando parte la liquidazione per insegnanti e dipendenti pubblici

Entrare a conoscenza della decorrenza del TFR si tratta di una informazione importante per comprendere quando viene liquidato il proprio “Trattamento di Fine Rapporto“. Quel che però non si sa, è la differenza tra il pagamento destinato ai lavoratori del settore pubblico, e quello destinato agli “insegnanti del reparto Scuola“.
Chiariamo innanzitutto, che il Trattamento di Fine Servizio (TFS), viene liquidato ai dipendenti pubblici soltanto quando essi, avranno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Da quel momento in poi, è necessario aspettare un altro anno per ricevere il proprio TFS.
Decorrenza del TFR: cosa cambia per gli insegnanti?
La decorrenza del TFR per gli insegnanti del reparto scolastico, è tutt’altro differente. A loro infatti, la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto spetterà dopo 2 anni e 90 giorni da quando hanno dato le dimissioni. Va posta attenzione alla somma da liquidare, in caso di cifre al di sopra dei 50 mila euro, non sarà possibile erogarla in un’unica soluzione.
Per chi ha maturato un TFR pari più di 50 mila euro, la prima rata corrispondente a “cinquanta mila euro“, verrà percepita dopo 27 mesi dalla cessazione del rapporto subordinato di lavoro. Ecco le condizioni previste:
- Se la cifra della liquazione è minore di 100 mila euro, il TFR sarà suddiviso in due tranche, a distanza di un anno l’una dall’altra.
- Se la cifra fosse oltre 100 mila euro, la suddivisione sarà in tre rate (sempre in 12 mesi). Le prime due corrispondenti a 50 mila euro, la terza liquiderà l’importo residuo.
Le novità non finiscono qui, perché i pensionati che godranno di una indennità agevolata (come il cumolo dei contributi oppure usufruendo della Quota 100), avranno delle penalizzazioni:
- Con Quota 100, Quota 102 e Quota 103, la decorrenza del TFR rimane sempre la stessa, la data di maturazione dei requisiti per la vecchiaia o per la pensione anticipata.
- Con la pensione in cumulo, il Trattamento di Fine Servizio viene liquato un anno dopo aver compiuto 67 anni di età (secondo l’art.1, comma 196, Legge 232/2016).
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