Le detrazioni fiscali nel 2025 differiscono in base al tipo di beneficiario, sia come "unioni civili" sia come "coppia di fatto".
Sulle detrazioni fiscali del 2025 occorre prestare attenzione alle coppie che sono ritenute “conviventi di fatto” e alle unioni civili. Proprio quest’ultime vengono assimilate ai coniugi, così come vengono garantiti gli stessi diritti in termini fiscali e amministrativi.
Nonostante le coppie che convivono da tempo siano considerate “affiatate e stabili“, di fatto non godono delle stesse agevolazioni fiscali che potrebbero essere fruite dai coniugi o dai partner uniti civilmente. Per i partner non sposati è comunque possibile accedere a dei incentivi edilizi, come ad esempio la ristrutturazione di un appartamento.
Detrazioni fiscali 2025 ammesse per unioni civili dello stesso sesso
Le detrazioni fiscali nel 2025 vengono riconosciute in misura equivalente sia per le unioni civili che per un normale rapporto matrimoniale. A stabilirlo è il Decreto Cirinnà, secondo cui un legame instaurato tra due partner dello stesso sesso prevede il medesimo trattamento dei legami tra uomo e donna (ad eccezione dei principi per adottare un figlio).
Quanto alle coppie dichiarate “di fatto“, le stesse non possono far valere gli stessi diritti di chi è unito civilmente, rinunciando, ad esempio, agli ulteriori benefici di natura fiscale.
Il tetto massimo per la detrazione ammonta a 2.840,51 € (al lordo delle tasse), e il beneficio continuerà ad essere percepito (sia dal coniuge che dal soggetto unito civilmente) soltanto se, pur con la separazione, i soggetti continuino a vivere insieme (altrimenti la misura decade).
Per “familiari a carico” si fa riferimento ai contributi assistenziali, a quelli previdenziali, ai premi assicurativi e ai costi destinati alla sanità.
Partner conviventi di fatto
Per 2 maggiorenni la cui legge italiana riconosce il principio di convivenza di fatto, ovvero che sono legati da un sentimento affettivo ritenuto stabile e duraturo nel tempo, esistono delle differenze per godere delle stesse detrazioni fiscali che invece sono riconosciute a due coniugi o a chi è legato da unione civile.
Ciò non significa che chi convive non possa accedere a delle agevolazioni, ma può farlo in misura ridotta e differente. Può, ad esempio, dedurre e/o detrarre i costi per una ristrutturazione edilizia o usufruire degli sconti in bolletta il convivente che però è inserito in un contratto di affitto o è anch’esso titolare dell’abitazione oggetto della misura.
Il discorso è completamente differente in caso di figli a carico, la cui detrazione è regolarmente riconosciuta come per le unioni civili oppure ai coniugi.
