Le regole per la disoccupazione da minorenne e il rilascio della DID sono piuttosto ferree, salvo delle eccezioni da considerare.
Con una circolare pubblicata al 31 di marzo di quest’anno, il ministero del lavoro ha specificato che la disoccupazione può essere percepita anche da un minorenne a patto che venga rispettato il limite di età anagrafica sul rilascio della Dichiarazione di Immediata, fissato a 16 anni.
Nonostante i contributi DIS COLL e NAspI non sanciscono nessuna limitazione sull’età anagrafica, c’è una considerazione da dover fare. I ragazzi al di sotto dei 16 anni non possono richiedere la DID, e conseguenzialmente non possono “lavorare”. Mentre gli over 67 che non sono in condizioni di poter ricevere la pensione, possono potenzialmente percepire la disoccupazione.
Disoccupazione da minorenne anche a 15 anni di età
Fino ad oggi la disoccupazione non potrebbe essere goduta da un minorenne di 15 anni, questo perché – come detto – fino ai 16 anni di età non è permesso l’ottenimento della DID. Tuttavia grazie al PNRR e l’arrivo del programma GOL, è possibile firmare un contratto di apprendistato anche a partire dal 15° anno d’età.
Se le regole per la NASpI per i minorenni si prestano in modo differente, lo stesso non si potrebbe dire per l’assunzione tramite un contratto in apprendistato e di 1° livello. La normativa ammette anche i 15enni e fino al 25° anno di età, permettendone l’iscrizione al centro per l’impiego sul territorio.
La normativa rilasciata dal ministero è piuttosto chiara, anche i 15enni possono richiedere la DID a patto che l’uso sia esclusivo e finalizzato alla formazione definita “duale”. La Dichiarazione di Immediata Disponibilità verrà quindi rilasciata a patto di accompagnare il minorenne “nel percorso lavorativo”.
L’importanza degli attestati
Nella circolare si nota l’importanza degli attestati, che sono conseguiti dal “soggetto formato”, definito e classificato così per via del suo percorso completato (valido sia in caso di riqualificazione, qualificazione e aggiornamento).
É molto importante assicurarsi che l’ente promotore sia disposto a rilasciare l’attestato in base a quanto conseguito dal soggetto richiedente, il cui documento varia in base al tipo di formazione finalizzata.
