TASSE/ Una boccata d’ossigeno per le imprese grazie al Tremonti-ter
La nuova detassazione degli investimenti è uno strumento efficace, come dimostrato in passato dalla Tremonti del 1994 e dalla Tremonti-bis del 2001, per stimolare l’economia nel breve periodo

La manovra d’estate 2009, recentemente approvata dal Governo, è contenuta nel decreto legge 1 luglio 2009 No. 78 (il DL 78/09), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale No. 150 del 1° luglio 2009. Uno dei punti salienti di questa manovra è la detassazione degli utili d’impresa reinvestiti, disciplinata dall’articolo 5 del decreto legge.
In estrema sintesi, l’articolo 5 in commento consente a taluni contribuenti di escludere dal reddito imponibile il 50% del costo sostenuto per effettuare certi investimenti “qualificati”. Questa agevolazione – detta Tremonti-ter, poiché si tratta della riproposizione, seppur riveduta e corretta, di analoghi provvedimenti del 1994 e del 2001 – è rivolta esclusivamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal tipo di contabilità adottata.
Sono agevolabili, ai sensi del primo comma dell’articolo 5 del DL 78/09, unicamente gli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007. In base alle indicazioni contenute nelle note esplicative della Tabella ATECO 2007, l’incentivo riguarda gli investimenti in macchinari e apparecchiature (comprese le rispettive parti meccaniche) che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (a titolo puramente esemplificativo: macchine utensili, motori, turbine, compressori, gru). Gli investimenti agevolabili devono essere fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/09 (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. La detassazione vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010.
Il secondo comma dell’articolo 5 stabilisce che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, così come individuate dal decreto legislativo 17 agosto 1999, No. 334 (modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, No. 238), possono usufruire della Tremonti-ter solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
Infine, l’ultimo comma dell’articolo 5 stabilisce che l’incentivo fiscale viene revocato se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Si tratta di una disposizione anti-elusiva, che riprende un’analoga previsione contenuta nella Tremonti-bis del 2001.
Rispetto alle due precedenti edizioni, la Tremonti-ter si presenta profondamente rinnovata e semplificata. La nuova agevolazione è, per certi versi, più restrittiva delle precedenti, poiché ne sono esclusi i professionisti ed è decisamente più limitato l’ambito degli investimenti agevolabili. Sotto un altro profilo, tuttavia, la Tremonti-ter è molto più generosa (oltre che semplice nell’applicazione). Viene, infatti, consentita la detassazione integrale del 50% degli investimenti, mentre in passato venivano detassati solo gli investimenti incrementali e, cioè, l’eventuale eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media dei cinque periodi d’imposta precedenti.
La nuova detassazione degli investimenti è uno strumento efficace, come dimostrato in passato dalla Tremonti del 1994 e dalla Tremonti-bis del 2001, per stimolare l’economia nel breve periodo. Si tratta infatti di una agevolazione che non impone adempimenti burocratici e, in particolare, non richiede la presentazione di alcuna istanza. La detassazione è infatti automatica e si ottiene semplicemente compilando alcuni quadri del Modello Unico (fatto salvo quanto eventualmente previsto in via interpretativa per i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, posto che l’articolo 5 non chiarisce come debbano documentare di essere in regola).
La Tremonti-ter, come tutte le altre misure del DL 78/09 è ora all’esame del Parlamento, che potrà eventualmente apportare delle modifiche in sede di conversione in legge del decreto.
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