Grazie all’ultima Legge di Bilancio gli imprenditori di una ditta individuale possono richiedere la estromissione dell’immobile sotto forma di beni strumentali. La possibilità è riservata a quei “fabbricati” acquistati dall’azienda e di cui è titolare entro la fine di ottobre dell’anno scorso.
Per poter estraniare i beni immobili strumentali dal patrimonio della ditta individuale, l’imprenditore può pagare una tassa sostitutiva adempiendo in massimo due soluzioni. La prima scadenza è prevista al 30 novembre di quest’anno, mentre la seconda al 30 giugno dell’anno successivo (2026).
Estromissione immobile ditta individuale e ammissibilità
All’imprenditore che lo desidera, può richiedere la estromissione di un immobile strumentale per la sua ditta individuale, a patto che quest’ultimo sia ammesso nella circolare trascritta dall’Agenzia delle Entrate con il numero dell’articolo 43, del comma 2, contenuto a sua volta nel Tuir.
Il documento ammette e accetta come beni immobili strumentali soltanto coloro che sono stati acquistati “per destinazione“, ovvero con finalità esclusivamente aziendali e mirate allo svolgimento e al supporto dell’attività d’impresa, e “per natura“.
Per natura si fa riferimento agli immobili i quali non possono differire le loro caratteristiche in alcun modo rispetto all’aspetto originario, seppur con tentativi di “trasformarli”, e nonostante essi vengano affittati o concessi come comodato d’uso.
Il vincolo dell’inventario
Il bene o i beni immobili della ditta individuale che vorrebbero essere estromessi dal patrimonio della stessa, devono risultare nell’inventario, a meno che non si tratti di fabbricati comperati entro il 31 dicembre di 34 anni fa, ovvero al 1991.
La circolare Ade applica un divieto specifico – anche per quelli previsti nell’inventario – per quei beni acquisiti in leasing, che non sono definibili strumentali (e neanche per destinazione o natura) e per i beni classificabili come “merce“.
Quanto costa mandare la domanda?
I beni immobili strumentali possono essere espulsi dal patrimonio dell’imprenditore titolare dell’impresa individuale a patto che faccia richiesta esplicita tra il 1° gennaio e il 31 maggio di quest’anno 2025.
Sorge comunque l’obbligo di inserire i beni nel 730 rispettando l’inserimento nel Quadro B e RB.
Il costo relativo all’estromissione dei beni implica una differenza dell’8% per cento tra valore fiscale ed ufficiale da pagare come tassa Irap e Irpef.
Il codice tributo specifico da inserire nel 730 è il numero 1127, rispettando le due tranche di pagamento con relativa scadenza: la prima prevista entro il 30 novembre di quest’anno in misura pari al 60% calcolato sul totale e il valore residuo entro il 30 giugno dell’anno prossimo, 2026.