Per le successioni aperte dal 1 gennaio 2025, l’imposta di successione non verrà più calcolata e richiesta direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma dovrà essere autoliquidata dai contribuenti stessi.
Questo cambiamento – introdotto dal decreto legislativo n. 139/2024 – segna un cambiamento importante verso una maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati, chiamati – di conseguenza – a determinare autonomamente l’importo dovuto sulla base della dichiarazione di successione.
La procedura prevede inoltre che il versamento avvenga entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, fissato a 12 mesi dall’apertura della successione: ad esempio, per un decesso avvenuto il 15 marzo 2025, la dichiarazione andrà presentata entro il 15 marzo 2026 e l’imposta di successione dovrà essere saldata entro il 15 giugno 2026.
La circolare pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre le aliquote applicabili sul valore netto dei beni ereditati, confermando le franchigie per i parenti stretti e le scale progressive per i soggetti non esenti.
La riforma ha come obiettivo snellire gli adempimenti burocratici, riducendo – al contempo – le sanzioni per errori o ritardi commessi a partire dal 1 settembre 2024: chi dovesse sbagliare il calcolo o presentare la documentazione in ritardo potra beneficiare di penalità mitigate, purché agisca in “buona fede”.
Resta comunque importante conservare ogni prova utile a giustificare la valutazione dei beni, soprattutto per immobili, attività finanziarie o oggetti di valore. L’imposta di successione, dunque, diventa un onere più trasparente ma richiede una pianificazione attenta, possibilmente supportata da consulenti fiscali, per evitare contestazioni.
Imposta di successione, uffici competenti e criteri di residenza: le linee guida
La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa anche come individuare l’ufficio territoriale di riferimento per l’imposta di successione: in caso di decesso di un residente in Italia, sarà competente l’ufficio della zona dell’ultima residenza del defunto.
Per i cittadini residenti all’estero – invece – verrà considerato l’ultimo domicilio italiano registrato per l’imposta di successione, oppure – in sua assenza – l’ufficio di Roma: questa distinzione vuole semplificare le comunicazioni e a evitare sovrapposizioni tra diverse sedi, accelerando i tempi di verifica.
Il documento ribadisce l’importanza di allegare alla dichiarazione ogni atto notarile, inventario dei beni e valutazione certificata, specialmente per patrimoni complessi; per i casi di eredità condivise tra più eredi, ciascuno dovrà versare la propria quota d’imposta di successione in proporzione alle quote ricevute.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole, si consiglia di avviare le pratiche con anticipo, sfruttando i 12 mesi a disposizione per raccogliere documenti e ottenere stime affidabili, evitando così di incorrere in sanzioni anche se nella tolleranza prevista.