Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indebita compensazione di crediti sia “inesistenti” che “non spettanti”, e al di là della sua natura, deve essere configurata e punita a sua volta come un “reato“. Il caso in questione è stato discusso con la sentenza dal protocollo e numero 3374 in riferimento a quest’anno.
In questa sentenza il contribuente si classificava come “innocente”, reputando che il reato scattasse esclusivamente per la compensazione definita “verticale” e non anche per quella orizzontale. In effetti le due opzioni contengono delle differenze piuttosto importanti.
Perché si reputa “reato” l’indebita compensazione
La Cassazione è intervenuta sulla vicenda con la sentenza numerata “3374” per parlare di reato per indebita compensazione anche qualora la natura del debito da estinguere sia “orizzontale” o “verticale”. In conclusione, non ci sarebbe alcuna differenza tra le due nature.
Prima di tutto chiariamo la differenza tra le due tipologie di compensazione: quella “verticale” prevede che il credito per cui si è debitori possa essere estinto purché si tratti della stessa tassa, ad esempio IVA con IVA. Mentre “la compensazione orizzontale” prevede un credito da pagare di natura differente dal debito contratto.
Inizialmente è il contribuente a poter dichiarare di voler compensare un credito per pagare un debito, ma è soltanto in un secondo momento che l’ufficio competente provvede ad accertarsi la reale sussistenza, legittimità e quantità del tributo da dover pagare.
Purtroppo non mancano i casi, anzi sono sempre più diffusi, di crediti fiscali inesistenti o in ulteriori casi che non sono lecitamente riconoscibili al potenziale beneficiario.
Due sanzioni differenti
L’unica differenza che va fatta in termini di multe sta nel reato per crediti non spettanti e quelli per crediti mai esistiti. Nel primo caso la sanzione è punibile con il 25% da sommare al totale compensato illecitamente, mentre nell’inesistenza totale del credito la Legge impone una multa che va dal 75% fino al 200%.
In alcuni casi specifici, qualora la condotta del contribuente sia ritenuta volontaria e non “involontaria”, si potrebbe configurare perfino un reato penale. Nella fattispecie però, la Cassazione reputa l’accusa in egual misura al di là di una indebita compensazione orizzontale o verticale che sia.