Di solito l'IVA su integratori va considerata nella sua interezza, tranne dei casi eccezionali citati dall'Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito due aspetti relativi all’applicazione dell’IVA: il primo riguarda gli integratori alimentari, mentre il secondo concerne un dispositivo medico proveniente dagli USA, progettato per proteggere dalle radiazioni.
L’amministrazione fiscale ha precisato che le due risoluzioni richiedono valutazioni differenti, poiché in un caso è ammessa l’aliquota agevolata, mentre nell’altro no. Vediamoli nel dettaglio.
Il caso dell’IVA agevolata sugli integratori alimentari

Nella circolare del 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in linea generale, gli integratori alimentari non rientrano automaticamente tra i prodotti soggetti a IVA agevolata, salvo che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non li includa nella Tabella A.
Nel caso analizzato, con la risposta n. 305 dell’anno in corso, l’integratore è stato classificato con la sigla NC 210690, rientrando quindi tra i beni ammessi all’IVA in percentuale ridotta.
L’Agenzia ha inoltre stabilito, in via eccezionale, l’applicazione dell’aliquota al 10%, trattando l’integratore come una “preparazione non nominata”.
L’Imposta sul dispositivo medico
Diversa è stata invece la valutazione sul dispositivo medico proveniente dagli Stati Uniti, progettato per proteggere l’organismo dalle radiazioni. In questo caso non è stata riconosciuta alcuna agevolazione IVA e si calcolerà il 22%.
La conclusione è arrivata dopo che l’ADM ha classificato l’apparecchiatura con il codice “NC 9022 90“, definendolo per altro “non tomografo computerizzato”, ed è uno dei motivi per i quali il fisco non può applicare l’imposta al 5%.
I device a scopo medico, ricorda il fisco italiano, sono soggetti ad un’agevolazione fiscale soltanto se riguardano il contenimento dell’emergenza da Covid-19, seppur si tratti di un “vecchio” Decreto.
L’apparecchio in questione (lo ricordiamo), è classificato come un dispositivo a raggi X, ionizzanti anche per finalità veterinarie, odontoiatriche, chirurgiche e mediche, ma anche per trattamenti di radioterapia e per radiografie.
Questa decisione dell’Ade ci conferma che ogni situazione va valutata caso per caso, e dipende principalmente da come un dispositivo o un integratore alimentare viene catalogato.
