Il contratto di lavoro in somministrazione prevede delle novità importanti, abolendo dei limiti significativi anche sul tempo indeterminato.
Sui rapporti di lavoro previsti in somministrazione ci sono delle novità importanti che imprese e lavoratori devono conoscere. Il primo limite fa riferimento all’assunzione, che non può superare i due anni nonostante l’impiegato venga assunto per un tempo indeterminato.
A darne atto è la Legge introdotta con il protocollo 203 dello scorso anno, 2024, e secondo l’articolo 10, che ha previsto tal regola a partire dal 12 di gennaio di quest’anno e applicandola per i periodi successivi a quest’ultima data. Naturalmente il Collegato Lavoro ha proposto ulteriori requisiti da dover rispettare.
Lavoro in somministrazione con novità importanti
Finalmente il Collegato Lavoro apporta dei miglioramenti significativi sul lavoro in somministrazione, la cui prima novità abolisce il limite dei due anni (24 mesi) anche se il lavoratore era subordinato e assunto dall’agenzia di somministrazione e a tempo indeterminato.
Ma non è tutto, perché in questo specifico caso il lavoratore dovrà essere assunto e mantenere “il tempo indeterminato” anche a fronte del superamento dei due anni, oggi imposti come un limite. Attenzione alla regola che prevede il calcolo soltanto per i contratti posti in essere a partire dal 12 gennaio di quest’anno.
Infatti la nuova regola tiene conto soltanto dei contratti stipulati a partire dal 12 gennaio di quest’anno, con la negazione di un potenziale atto “retroattivo”.
Nessun limite al 30%
Prima del Collegato Lavoro la normativa prevedeva un limite al 30% rispetto all’organico aziendale, che includeva anche i lavoratori con un contratto a termine e in somministrazione. Oggi restano esclusi dal limite delle specifiche categorie.
Dalla limitazione si escludono dunque, i dipendenti over 50, le start up valutate “innovative”, chi è assunto in lavori con durata stagionale, chi ha sostituito i lavoratori assenti dall’impiego e chi svolge attività teatrali e di spettacolo.
Rinnovi a vantaggio dei soggetti più “sfavoriti”
Per comprendere se si rientra tra le categorie dei lavoratori svantaggiati si può far riferimento all’elenco del Decreto risalente al 17 ottobre dell’anno 2017, che mira ad aiutare coloro che sono stati assunti con un contratto a termine e in somministrazione e che sono disoccupati da un minimo di 6 mesi.
Per loro è prevista l’esclusione della “causale” che oggi garantiva un rinnovo contrattuale importante. Le medesime condizioni valgono per i soggetti che sono ritenuti “molto svantaggiati“, ovvero disoccupati da un periodo minimo di 2 anni.