Le regole e la tassazione sulle mance ai camerieri sono le stesse, come chiarisce l'Ade, applicate ai contratti in assunzione diretta.

Le mance ai camerieri o al personale che lavora presso una struttura ricettiva generalmente sono oggetto di una tassazione agevolata. Ma con una recente risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, con numero 7 e risalente al 15 luglio, sono stati chiariti anche i relativi trattamenti sui “dipendenti esterni”.



Secondo la Manovra di Bilancio di 2 anni fa (2023), secondo l’articolo 1, comma 58 e contenuto nella Legge numero 197 dell’anno 2022, il personale impiegato in strutture ricettive o nel settore addetto alla somministrazione di bevande e cibi, deve tassare le somme offerte liberamente dai clienti (le cosiddette mance).



Mance ai camerieri con imposta al 5%

Le mance ai camerieri o comunque destinate a chi lavora negli alberghi e negli hotel godono di un’imposta sostitutiva Irpef e relativi addizionali, al 5%. Nell’ultima circolare dell’Ade, si nota che lo stesso trattamento è previsto anche alle “risorse esterne”, come ad esempio il personale sotto contratto di un’agenzia di somministrazione.

La normativa fa capo al settore turistico, e la circolare specifica che poco importa che si tratti di un impiegato con contratto dell’azienda diretta (bar, hotel o albergo), o presso un’agenzia di somministrazione, in quanto la Legge è indifferente.



Ci sono due precisioni da fare: la prima è che la tassazione agevolata viene applicata sia sulle mance in contanti che su quelle erogate tramite carta o metodo elettronico, e in secondo luogo c’è un limite percentuale (corrispondente al 30% del reddito annuo da dipendente) da non dover superare.

Obblighi del sostituto d’imposta in somministrazione

La normativa fiscale – al fine di definire le responsabilità della tassazione in somministrazione – definisce che gli obblighi nel caso in cui un impiegato non sia direttamente assunto dalla struttura, ricadono sull’agenzia (somministratrice).

Infatti, il datore di lavoro paga lo stipendio e le relative mance, ma poi il sostituto d’imposta è appunto il somministratore (nonché l’agenzia che avrebbe trovato lavoro alla risorsa).

Per qualunque altro motivo, il dipendente – previa forma scritta – potrebbe decidere di rinunciare a ricevere la mance offerte liberamente dai clienti.