Con una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sono state apportate modifiche al modello di imposta di successione, secondo il quale è stata consentita l’autoliquidazione in maniera autonoma e senza dover interferire obbligatoriamente con l’agenzia governativa.
Sempre all’interno del Decreto Legislativo con protocollo numero 139 e risalente al 2024, l’Agenzia delle Entrate ha citato delle modifiche significative per quel che riguarda i tributi relativi alle donazioni, successioni, servizi catastali, ipotecari e infine relativamente al bollo.
Modello imposta di successione: come cambia?
La semplificazione del modello per l’imposta di successione è stata attuata e decisa dal fisco italiano cosicché il contribuente possa autonomamente liquare la tassa senza attendere l’approvazione dell’Agenzia delle Entrate.
Per gestire autonomamente il pagamento della tassa di successione è indispensabile compilare il quadro EF, nonché la sezione dedicata specificamente alla autoliquidazione.
In occasione di tale rivisitazione è stato cambiato anche il quadro EI, al cui interno ci sono le dichiarazioni ufficiali per quel che concerne le volture da presentare al catasto. Naturalmente si fa riferimento agli adempimenti privi di atti legali e laddove vi siano delle incongruenze nelle informazioni.
Un’altra modifica riguarda le tasse sull’ipoteca che adesso vanno pagate con una quota fissa e nel momento in cui si presenta il modello dichiarativo, e non quando avviene il trasferimento di proprietà dei beni (come invece accadeva prima).
Come pagare la tassa di successione
La nuova procedura per pagare l’imposta di successione viene applicata soltanto ai modelli attivi dal 1° gennaio di quest’anno. Tuttavia va posta una differenza, l’agenzia governativa ha l’obbligo di quantificare e accertarsi che il pagamento sia avvenuto nei termini e nelle condizioni corrette.
Mentre il versamento dell’imposta è ora obbligo del cittadino che come detto sopra, potrà procedere con l’autoliquidazione.
Attenzione – per i contribuenti – alle scadenze da rispettare: entro 90 giorni in caso di un’altra dichiarazione (anche integrativa o sostitutiva) va versato almeno il 20% e la restante parte va distribuita in otto o massimo dodici rate.