Passeggero scende dalla moto e agisce in modo imprevedibile: il conducente non paga se dimostra di aver tenuto una condotta cautelativa
Secondo l’articolo 2054 del Codice civile, il comportamento del passeggero dipende dal conducente, il quale risponde dei danni che derivano dalla circolazione a meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli, ma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11175/2025, ha chiarito che questa presunzione non si applica quando l’incidente è causato da una condotta autonoma, improvvisa e imprevedibile del passeggero o di un terzo.
E’ il caso della donna scesa da uno scooter fermo in divieto di sosta che, muovendosi verso la carreggiata, ha urtato l’angolo posteriore di un autobus in transito, riportando lesioni gravi con invalidità permanente al 30%, e in questo contesto, i giudici hanno escluso ogni responsabilità sia del conducente dello scooter (che non stava circolando e aveva già spento il motore) sia dell’autista dell’autobus, che manteneva una velocità moderata nella sua corsia e non aveva alcuna possibilità di prevedere o evitare l’urto, avvenuto a causa della condotta sconsiderata della donna, la quale aveva già smesso di essere passeggero e agiva da pedone, in autonomia e senza più vincolo con il conducente.
La circostanza della sosta in divieto è stata ritenuta irrilevante perché non ha avuto alcuna incidenza causale diretta sull’incidente, confermando così il principio per cui il nesso tra condotta del conducente e sinistro non può fondarsi su elementi indiretti o passati, ma richiede un legame concreto ed efficace tra l’azione del guidatore e il danno.
Passeggero che scende dalla moto: come il conducente può dimostrare l’assenza di colpa
Per superare la presunzione di colpa (come nel caso del passeggero che scende dalla moto) prevista dall’articolo 2054, il conducente deve dimostrare non solo l’assenza di negligenza ma anche di aver adottato ogni cautela per prevenire l’evento, e proprio su questo punto la sentenza della Cassazione definisce un confine netto tra responsabilità e imprevedibilità.
Viene infatti rimarcato come nell’episodio preso in esame né l’autista dell’autobus – che ha mantenuto una condotta regolare, rispettando la velocità e la distanza di sicurezza – né il conducente della moto che – pur essendo in divieto non era alla guida né poteva influenzare le decisioni della donna – hanno avuto un comportamento imputabile.
Per questo per cui i giudici hanno escluso anche l’applicabilità dell’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, che regola i sinistri, in quanto qui non era presente un’interazione tra due mezzi in movimento ma un passaggio di stato da passeggero a pedone e ciò rafforza un principio giuridico importante per la dinamica urbana: quando il danno è il frutto di una scelta improvvisa e irragionevole di un ex passeggero, il conducente può non rispondere se dimostra di aver agito con diligenza, difendendo così il diritto a non subire conseguenze ingiuste per fatti fuori dalla propria sfera di controllo, soprattutto in un contesto in cui i comportamenti dei soggetti coinvolti non sono sempre razionali o prevedibili.